diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2147 del 24/06/1972 (Rv. 359407 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRETESA DEL LAVORATORE DI EMOLUMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - ESIBIZIONE DI DUPLICATI DI REGISTRI DEL DATORE DI LAVORO SFORNITI DI AUTENTICITA - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359407-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRETESA DEL LAVORATORE DI EMOLUMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - ESIBIZIONE DI DUPLICATI DI REGISTRI DEL DATORE DI LAVORO SFORNITI DI AUTENTICITA - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

Il lavoratore che pretenda dal datore di lavoro il pagamento di emolumenti accessori della retribuzione (quali gratifiche, indennita speciali, compensi per lavoro festivo o straordinario) ha l'Onere di fornire la prova rigorosa della veridicita delle circostanze di fatto poste a base della sua domanda. Tale Onere non puo dirsi soddisfatto mediante l'esibizione di duplicati di registri del datore di lavoro contenenti rapporti sulle prestazioni del dipendente sforniti di autenticita, in quanto non sottoscritti dal datore di lavoro che ne abbia, peraltro, contestato il contenuto. Trattandosi di documenti inefficaci dal punto di vista probatorio, essi non debbono essere ne disconosciuti da colui contro il quale siano stati prodotti, ne sottoposti a procedura di verificazione di scrittura, ne, infine, possono costituire oggetto di consulenza tecnica volta ad esaminarne il contenuto. (nella specie trattavasi di duplicati di registri mod 1038 sh, in uso quali stampati dalla shell italiana).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)