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Sez. 6, Sentenza n. 16129 del 16/05/1989 Ud. (dep. 21/11/1989) Rv. 182602 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - INDICAZIONE DELLA PERSONA DESTINATA ALLA RICEZIONE DELL'ATTO - REQUISITO DI REGOLARITÀ DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182602-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - INDICAZIONE DELLA PERSONA DESTINATA ALLA RICEZIONE DELL'ATTO - REQUISITO DI REGOLARITÀ DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE.*

Tra i requisiti, formali e sostanziali, che condizionano la regolarità dell'elezione di domicilio da parte dell'imputato, la legge non contempla in alcun modo l'indicazione della persona destinata alla ricezione degli Atti. (V mass n 178666, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)