Sez. 6, Sentenza n. 16129 del 16/05/1989 Ud. (dep. 21/11/1989) Rv. 182602 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - INDICAZIONE DELLA PERSONA DESTINATA ALLA RICEZIONE DELL'ATTO - REQUISITO DI REGOLARITÀ DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - INDICAZIONE DELLA PERSONA DESTINATA ALLA RICEZIONE DELL'ATTO - REQUISITO DI REGOLARITÀ DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE.*
Tra i requisiti, formali e sostanziali, che condizionano la regolarità dell'elezione di domicilio da parte dell'imputato, la legge non contempla in alcun modo l'indicazione della persona destinata alla ricezione degli Atti. (V mass n 178666, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)