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Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 44 Obbligo di conservazione dei dati

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l’autorità di regolamentazione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione per l’assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o riguardanti strumenti derivati sul gas stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e GNL.

2. I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all’ora dell’esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas e derivati non ancora estinti.

3. L’autorità di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

4. Per garantire l’applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.

5. In relazione alle transazioni su strumenti derivati sul gas tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasporto, nonché i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL, dall’altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.

6. Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.

7. Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.

Capo IX. Mercati al dettaglio

Art. 45 Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo nella Comunità di mercati al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all’occorrenza, di altri soggetti partecipanti al mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, alla proprietà dei dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti. Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell’intento di facilitare ai clienti e ai fornitori l’accesso alle reti e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione o da altre autorità nazionali competenti.

Capo X. Disposizioni finali

Art. 46 Misure di salvaguardia

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia e quando è minacciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

2. Tali misure devono praticare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

3. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l’interesse comune.

Art. 47 Parità di condizioni

1. Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono compatibili con il trattato, in particolare con l’articolo 30 e con il diritto comunitario.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.

3. La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro detto termine di due mesi, si ritiene che non abbia obiezioni nei confronti delle misure notificate.

Art. 48 Deroghe per quanto riguarda gli impegni «take-or-pay»

1. Se un’impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni «take-or-pay» assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, può inviare allo Stato membro interessato, o all’autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all’applicazione dell’articolo 32. In base alla preferenza degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all’impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un’impresa di gas naturale rifiuti l’accesso, la richiesta è presentata senza indugio. Le richieste sono corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall’impresa al fine di risolvere tale problema. Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto del paragrafo 3, lo Stato membro o l’autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.

2. Lo Stato membro o l’autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Tali informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro otto settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all’autorità competente designata in questione di modificare o revocare la decisione relativa alla concessione della deroga. Se lo Stato membro o l’autorità competente designata in questione non dà seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura di consulenza di cui all’articolo 51, paragrafo 2. La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l’autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri:

  1. a) obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale;

  2. b) necessità di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;

  3. c) posizione dell’impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;

  4. d) gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;

  5. e) data della firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato;

  6. f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema;

  7. g) misura in cui, nell’accettare gli impegni «take-or-pay» in questione, l’impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà;

  8. h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi i)

  9. i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.

Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti «take-or-pay» stipulati prima del 4 agosto 2003 non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas «take-or-pay», o se il contratto di acquisto di gas «take-or-pay» in questione può essere adeguato o l’impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi.

4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo non rifiutano o non rifiutano più a lungo l’accesso al sistema a causa di impegni «take-or-pay» assunti in un contratto d’acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l’osservanza delle pertinenti disposizioni degli articoli da 32 a 44.

5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni è debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6. La Commissione presenta, entro il 4 agosto 2008, una relazione di valutazione in ordine all’esperienza maturata nell’applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti.

Art. 49 Mercati emergenti e isolati

1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare agli articoli 4, 9, 37 e/o 38. È considerata fornitore principale un’impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. Una tale deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una delle condizioni di cui al presente comma. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione. Cipro può derogare agli articoli 4, 9, 37 e/o 38. Tale deroga scade dal momento in cui Cipro non è considerato mercato isolato. Gli articoli 4, 9, 37 e/o 38 non si applicano all’Estonia, alla Lettonia, e/o alla Finlandia finché ciascuno di questi Stati membri non sarà collegato direttamente al sistema interconnesso di qualsiasi Stato membro diverso dall’Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania e dalla Finlandia. Il presente comma lascia impregiudicate le deroghe di cui al primo comma.

2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell’attuazione della presente direttiva, incontrerebbe seri problemi può derogare agli articoli 4 e 9, all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, all’articolo 14, all’articolo 24, all’articolo 25, paragrafo 5, agli articoli 26, 31 e 32, all’articolo 37, paragrafo 1 e/o all’articolo 38. Tale deroga scade automaticamente nel momento in cui tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione. Cipro può derogare agli articoli 4 e 9, all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, agli articoli 14 e 24, all’articolo 25, paragrafo 5, agli articoli 26, 31 e 32, all’articolo 37, paragrafo 1 e/o all’articolo 38. Tale deroga scade nel momento in cui Cipro non è considerato mercato emergente.

3. Alla scadenza della deroga di cui al paragrafo 2, primo comma, la definizione di clienti idonei si tradurrà in un’apertura del mercato pari almeno al 33 % del consumo totale annuo di gas del mercato nazionale. L’articolo 37, paragrafo 1), lettera b) si applica due anni dopo tale scadenza e l’articolo 37, paragrafo 1), lettera c) si applica tre anni dopo la stessa. Fintantoché si applica l’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo può decidere di non applicare l’articolo 32 per quanto riguarda i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio per il processo di rigassificazione e la successiva consegna al sistema di trasporto.

4. Qualora l’attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell’infrastruttura di trasporto e di distribuzione principale, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea agli articoli 4 e 9, all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, agli articoli 14 e 24, all’articolo 25, paragrafo 5, agli articoli 26, 31 e 32, all’articolo 37, paragrafo 1 e/o all’articolo 38, per gli sviluppi nell’ambito di tale zona.

5. La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 4 tenendo conto, tra l’altro, dei criteri seguenti:

necessità di investimenti in infrastrutture che non sarebbe economico effettuare in un contesto di mercato concorrenziale;

entità e prospettive di ritorno degli investimenti necessari;

dimensioni e grado di sviluppo del sistema del gas nella zona interessata;

prospettive del mercato del gas in questione;

dimensioni e caratteristiche geografiche della zona o della regione interessata, e fattori socioeconomici e demografici.

Per l’infrastruttura del gas diversa dall’infrastruttura di distribuzione, può essere concessa una deroga soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non supera i dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona. Per l’infrastruttura di distribuzione può essere concessa una deroga di un periodo non superiore a venti anni a decorrere dalla data della prima fornitura di gas in tale zona tramite detta infrastruttura.

6. L’articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo e/o Malta.

7. La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 5, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 4, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

8. La Grecia può derogare agli articoli 4, 24, 25, 26, 32, 37 e/o 38 della presente direttiva per le zone geografiche e i periodi di tempo indicati nelle licenze che ha rilasciato, anteriormente al 15 marzo 2002 e conformemente alla direttiva 98/30/CE, ai fini dello sviluppo e dello sfruttamento esclusivo di reti di distribuzione in determinate zone geografiche.

Art. 50 Procedura di revisione

Qualora nella relazione di cui all’articolo 52, paragrafo 6 la Commissione giunga alla conclusione che, data l’efficacia con cui l’accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro — dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli — determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione) non sono proporzionati all’obiettivo perseguito, lo Stato membro in questione può chiedere alla Commissione di essere esentato dal requisito in questione. Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata. Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della presente direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della presente direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

Art. 51 Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Art. 52 Relazione

1. Per la prima volta entro il 31 dicembre 2004, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione controlla ed esamina l’applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione sullo stato di attuazione comprende almeno i seguenti aspetti:

  1. a) l’esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno del gas naturale completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali;

  2. b) le deroghe concesse in virtù della presente direttiva compresa l’attuazione della deroga di cui all’articolo 26, paragrafo 4 al fine di una possibile revisione della soglia;

  3. c) in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario del gas e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell’apertura del mercato del gas per i consumatori;

  4. d) un’analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell’approvvigionamento comunitario di gas naturale, e in particolare l’equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone e dello sviluppo dello stoccaggio (inclusa la questione della proporzionalità della regolamentazione del mercato in questo settore);

  5. e) sarà prestata particolare attenzione alle misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

  6. f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano gas naturale, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;

  7. g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva.

Ove opportuno, la relazione sullo stato di attuazione può contenere raccomandazioni e misure atte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato. Nella relazione la Commissione, in consultazione con la REGST del gas, può inoltre valutare la possibilità della creazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto, di un gestore unico europeo dei sistemi di trasporto.

2. Ogni due anni, la relazione sullo stato di attuazione di cui al paragrafo 1 comprende anche un’analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato del gas. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

3. Entro il 3 marzo 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, nel quadro della valutazione generale, una relazione specifica dettagliata che permette di valutare in che misura i requisiti in materia di separazione di cui al capitolo IV sono riusciti ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto, servendosi del parametro dell’effettiva ed efficiente separazione.

4. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 3 la Commissione prende in considerazione, in particolare, i seguenti criteri: accesso alla rete equo e non discriminatorio, regolamentazione efficace, sviluppo della rete per rispondere alle esigenze del mercato, incentivazione non distorsiva degli investimenti, sviluppo dell’infrastruttura di interconnessione, concorrenza efficace sui mercati energetici della Comunità nonché sicurezza dell’approvvigionamento nella Comunità.

5. Ove opportuno e, in particolare, se la relazione dettagliata specifica di cui al paragrafo 3 stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 4 non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 3 marzo 2014, proposte intese ad assicurare la piena indipendenza effettiva dei gestori dei sistemi di trasporto.

6. Entro il 1o gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas naturale. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

l’esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio;

l’esistenza di un’efficace regolamentazione;

lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione, le condizioni di transito e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità;

in quale misura i vantaggi dell’apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico;

in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori o anticoncorrenziali;

in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe;

l’evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato;

se esiste un accesso effettivo e non discriminatorio dei terzi allo stoccaggio di gas quando è tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficace al sistema;

l’esperienza maturata nell’applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l’effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all’indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico. Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione anteriormente al 1o luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.

Art. 53 Abrogazione

La direttiva 2003/55/CE è abrogata con effetto dal 3 marzo 2011, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini dell’attuazione e dell’applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Art. 54 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 marzo 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 marzo 2011, ad eccezione dell’articolo 11 che applicano a decorrere dal 3 marzo 2013. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 55 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 56 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente E. Erlandsson