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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o. i. c. v. m.) (85/611/CEE)

Testo in vigore al

Art. 2

1. Non sono considerati o.i.c.v.m. assoggettati alla presente direttiva:

gli o.i.c.v.m. di tipo chiuso,

gli o.i.c.v.m. che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle loro quote tra il pubblico all'interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa,

gli o.i.c.v.m. la cui vendita delle quote è riservata dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società d'investimento al pubblico dei paesi terzi,

le categorie di o.i.c.v.m. fissate dalla legislazione dello stato membro in cui è situato l'o.i.c.v.m., per le quali non si possono applicare le norme previste dalla sezione V e dall'articolo 36 in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti.

2. Dopo un periodo di cinque anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, segnatamente quarto trattino. Essa propone all'occorrenza le misure appropriate per estendere il campo di applicazione.

Art. 3

Per l'applicazione della presente direttiva un o.i.c.v.m. si considera situato nello stato membro in cui si trova la sede statutaria della società di gestione del fondo comune d'investimento o quella della società d'investimento; gli stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale sia situata nello stato membro della sede statutaria.

Sezione II. Autorizzazione dell'o.i.c.v.m.

Art. 4

1.

Per esercitare la propria attività, un o.i.c.v.m. deve essere autorizzato dalle autorità competenti dello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato, qui di seguito semplicemente denominate «autorità competenti».

Tale autorizzazione vale per tutti gli stati membri.

2. Un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato la società di gestione, dall'altro lato il regolamento del fondo e infine la scelta del depositario. Una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato i suoi documenti costitutivi e dall'altro lato la scelta del depositario.

3.

Le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se la società di gestione o la società di investimento non soddisfano i presupposti stabiliti nella presente direttiva, rispettivamente nelle sezioni III e IV.

Inoltre, le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se i dirigenti del depositario non possiedono il requisito dell'onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l'identità dei dirigenti del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, deve essere immediatamente notificata alle autorità competenti.

Si intende per dirigente la persona che, a norma della legge o degli atti costitutivi, rappresenta il depositario ovvero che determina effettivamente l'indirizzo dell'attività del depositario.

3 bis. Le autorità competenti negano l'autorizzazione se l'OICVM è soggetto a divieto giuridico (ossia stabilito dal regolamento del fondo o dagli atti costitutivi) di commercializzare le proprie quote o azioni nello Stato membro di origine.

4. Qualunque sostituzione della società di gestione o del depositario, nonché qualunque modifica del regolamento del fondo o dei documenti costitutivi della società d'investimento sono subordinate all'approvazione delle autorità competenti.

Sezione III. Obblighi relativi alle società di gestione

Titolo a. Condizioni per accedere all'attività

Art. 5

1. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine. L'autorizzazione rilasciata ad una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.

2.

Nessuna società di gestione può svolgere attività diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, a meno che non si tratti della gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa.

L'attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento comprende, ai fini della presente direttiva, le funzioni citate nell'elenco non esaustivo di cui all'allegato II.

3.

In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento, anche i servizi seguenti:

  1. a) gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI;

  2. b) a titolo di servizi accessori:

    consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI,

    custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione.

Le società di gestione non possono in nessun caso essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi citati nel presente paragrafo, né a prestare servizi accessori senza essere autorizzate a svolgere il servizio di cui alla lettera a).

4. L'articolo 2, paragrafo 2 e gli articoli 12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari11 si applicano alla prestazione, da parte delle società di gestione, dei servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Art. 5 bis

1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se non soddisfa i seguenti requisiti:

  1. a) la società di gestione dispone di un capitale iniziale pari almeno a 125000 EUR:

    quando il valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione supera 250000000 di EUR, la società di gestione deve disporre di fondi propri aggiuntivi. Tale importo aggiuntivo di fondi propri è pari allo 0,02 % del valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione che supera i 250000000 di EUR. Il totale richiesto del capitale iniziale e dell'importo aggiuntivo non può superare tuttavia 10000000 di EUR.

    Ai fini del presente paragrafo, per portafogli della società di gestione si intendono:

    1. i) fondi comuni di investimento gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in qualità di delegato;

    2. ii) società di investimento della cui gestione è incaricata la società di gestione in questione;

    3. iii) altri organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega.

    A prescindere dai requisiti riguardanti gli importi, i fondi propri della società di gestione non sono mai inferiori all'importo stabilito nell'allegato IV della direttiva 93/6/CEE.

    Gli Stati membri possono dispensare le società di gestione dall'obbligo di disporre fino al 50 % dell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui al primo trattino se esse beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un'impresa di assicurazione. Questi ultimi devono avere la sede statutaria in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti alle norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria.

    Entro il 13 febbraio 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei requisiti patrimoniali corredata, ove opportuno, di proposte di revisione;

  2. b) le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione. A tal fine, i nominativi di dette persone e di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati quanto prima all'autorità competente. L'attività della società di gestione deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti;

  3. c) la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante in particolare la struttura organizzativa della società di gestione;

  4. d) tanto la sede amministrativa principale quanto la sede statutaria sono situate nello stesso Stato membro.

2.

Inoltre, se esistono stretti legami tra la società di gestione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di gestione ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni, ostacolino l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti impongono alle società di gestione di comunicare le informazioni richieste per verificare in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente paragrafo.

3. Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione della concessione o del rifiuto dell'autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato.

4. Se l'autorizzazione è rilasciata, la società di gestione può immediatamente iniziare la sua attività.

5. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di gestione soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:

  1. a) non utilizza l'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;

  2. b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

  3. c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

  4. d) non soddisfa più le condizioni di cui alla direttiva 93/6/CEE se l'autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva;

  5. e) ha violato in modo grave e/o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o

  6. f) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.

Art. 5 ter

1.

Le autorità competenti non rilasciano a una società di gestione l'autorizzazione per accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata nonché dell'entità della medesima.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione se, in funzione della necessità di assicurare una gestione sana e prudente della società di gestione, non sono certe dell'idoneità di azionisti o soci.

2. Gli Stati membri non applicano alle succursali di società di gestione, le quali hanno la loro sede statutaria fuori dell'Unione europea e iniziano o svolgono già la loro attività, disposizioni che assicurino loro un trattamento più favorevole di quello accordato alle succursali di società di gestione la cui sede statutaria si trova in uno Stato membro.

3. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito all'autorizzazione di qualsiasi società di gestione che:

  1. a) sia un'impresa figlia di un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro;

  2. b) sia un'impresa figlia dell'impresa madre di un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; oppure

  3. c) sia controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.

Titolo b. Relazioni con i paesi terzi

Art. 5 quater

1.

Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell'articolo 7 della DSI.

Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa/impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all'articolo 7 della DSI vanno letti come «società/società di gestione» e l'espressione «prestare servizi d'investimento» nel paragrafo 2 di detto articolo va interpretata come «prestare servizi».

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai loro OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.

Titolo C. Condizioni di esercizio

Art. 5 quinquies

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine esigono che la società di gestione da esse autorizzata soddisfi in ogni momento le condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva. I fondi propri di una società di gestione non possono scendere al di sotto del livello previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tale società, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la sua situazione o cessare l'attività.

2. La vigilanza prudenziale su una società di gestione spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine indipendentemente dal fatto che la società di gestione crei una succursale o presti servizi in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza delle autorità dello Stato membro ospitante.

Art. 5 sexies

1. Alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 9 della DSI.

2. Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa/impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all'articolo 9 della DSI vanno interpretati come «società/società di gestione».

Art. 5 septies

1.

Lo Stato membro di origine elabora le norme prudenziali che le società di gestione, per quanto concerne l'attività di gestione degli OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, devono osservare in permanenza.

In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine, tenuto conto anche della natura degli OICVM gestiti da una società di gestione, esigono che ciascuna di tali società:

  1. a) abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri e che assicurino, tra l'altro, che qualunque transazione in cui intervenga il fondo possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività dei fondi comuni di investimento o delle società di investimento gestite dalla società di gestione siano investite conformemente al regolamento del fondo o ai suoi atti costitutivi e alle norme in vigore;

  2. b) sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi degli OICVM o dei clienti siano lesi dai conflitti d'interessi tra la società e i suoi clienti, tra i suoi clienti, tra uno dei suoi clienti e un OICVM o tra due OICVM. Tuttavia, le modalità di tale organizzazione nel caso di costituzione di una succursale non possono contrastare con le norme di comportamento prescritte dallo Stato membro ospitante in materia di conflitti d'interessi.

2. Le società di gestione che sono autorizzate a prestare i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a):

non possono investire la totalità o una parte del portafoglio di un investitore in quote di fondi comuni di investimento o di società di investimento che esse gestiscono, salvo previa autorizzazione generale del cliente,

sono soggette, con riguardo ai servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, alle disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori12.

Art. 5 octies

1. Se gli Stati membri consentono alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l'esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni, devono essere soddisfatti i presupposti seguenti:

  1. a) le autorità competenti devono essere opportunamente informate;

  2. b) il mandato non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza sulla società di gestione e in particolare non deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori;

  3. c) se la delega riguarda la gestione degli investimenti, il mandato può essere conferito solo a società autorizzate o registrate ai fini della gestione di attività e soggette a vigilanza prudenziale e deve essere conforme ai criteri di ripartizione degli investimenti periodicamente definiti dalle società di gestione;

  4. d) nel caso in cui il mandato abbia ad oggetto la gestione degli investimenti e sia conferito a una società di un paese terzo deve essere garantita la collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate;

  5. e) il mandato per la funzione principale di gestione degli investimenti non deve essere conferito né al depositario, né a una qualsiasi altra società i cui interessi possano essere in conflitto con quelli della società di gestione o dei detentori delle quote;

  6. f) sono previste misure che consentono alle persone che dirigono la società di gestione di controllare efficacemente e in ogni momento l'attività dell'impresa alla quale il mandato viene conferito;

  7. g) il mandato non impedisce alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni alla società titolare del mandato e di revocare il mandato stesso con effetto immediato, ove ciò sia nell'interesse degli investitori;

  8. h) tenuto conto della natura delle funzioni delegate, il delegato deve essere qualificato ed idoneo a svolgere le funzioni di cui trattasi; e

  9. i) i prospetti dell'OICVM specificano le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare.

2. In nessun caso la responsabilità della società di gestione e del depositario è pregiudicata dal fatto che la società di gestione abbia delegato a terzi alcune sue funzioni. Inoltre, la società di gestione non deve delegare le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma.

Art. 5 nonies

Ciascuno Stato membro elabora le norme di comportamento che lesocietà di gestione in esso autorizzate devono osservare in ognimomento. Tali norme devono porre in atto almeno i principi di cui aitrattini seguenti. Questi principi obbligano la società di gestione a:

  1. a) agire, nell'esercizio della sua attività, in modo leale ed equo, nell'interessedegli OICVM che gestisce e dell'integrità del mercato;

  2. b) agire con la competenza, l'impegno e la diligenza necessari, nell'interessedegli OICVM che gestisce e dell'integrità del mercato;

  3. c) disporre delle risorse e delle procedure necessarie per portare a buonfine le sue attività, e ad utilizzarle in modo efficace;

  4. d) sforzarsi di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non siapossibile, provvedere a che gli OICVM che gestisce siano trattatiin modo equo; e

  5. e) conformarsi a tutte le prescrizioni applicabili all'esercizio delle sueattività in modo da promuovere gli interessi dei suoi investitori el'integrità del mercato.

Titolo D. Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi

Art. 6

1. Gli Stati membri provvedono a che le società di gestione autorizzate a norma della presente direttiva dalle autorità competenti di un altro Stato membro possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione, costituendovi una succursale o in regime di libera prestazione di servizi.

2. Gli Stati membri non possono subordinare lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi ad autorizzazione né al requisito di una determinata dotazione di capitale né ad altra misura di effetto equivalente.

Art. 6 bis

1. Oltre alle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 5 bis, una società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro comunica tale intenzione alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

2. Gli Stati membri esigono che ogni società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro fornisca, all'atto della comunicazione di cui al paragrafo 1, le informazioni e i documenti seguenti:

  1. a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende stabilire una succursale;

  2. b) un programma di esercizio indicante le attività e i servizi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 che si intendono svolgere nonché la struttura organizzativa della succursale;

  3. c) il recapito, nello Stato membro ospitante, ove possono esserle richiesti i documenti;

  4. d) i nominativi dei dirigenti della succursale.

3.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine, a meno che non abbiano motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione in rapporto alle attività che essa intende esercitare, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi dal loro ricevimento in forma completa e ne danno comunicazione alla società di gestione. Esse inoltre comunicano precisazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine, qualora rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, rendono note le ragioni del rifiuto alla società di gestione interessata entro due mesi dal ricevimento delle informazioni in forma completa. Tale rifiuto o la mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine.

4. Prima che la succursale di una società di gestione inizi l'attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sulla società di gestione e per indicare, se del caso, le condizioni, ivi incluse le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 in vigore nello Stato membro ospitante e le norme di comportamento da rispettare qualora sia prestato il servizio di gestione di portafoglio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, i servizi di consulenza in materia di investimenti e i servizi di custodia, secondo cui, per motivi di interesse generale l'attività deve essere esercitata nello Stato membro ospitante.

5. La succursale può essere stabilita e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio di dette autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4. Dal momento in cui inizia la sua attività la società di gestione può iniziare anche la commercializzazione delle quote di fondi comuni di investimento e di società di investimento che essa gestisce, soggette alla presente direttiva, a meno che le autorità competenti dello Stato membro ospitante non dichiarino, con decisione motivata presa prima dello scadere del termine di due mesi di cui sopra e comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che le modalità di commercializzazione delle quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45.

6. In caso di prevista modifica delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine possano adottare una decisione su detta modifica ai sensi del paragrafo 3 e le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono pronunciarsi ai sensi del paragrafo 4.

7. In caso di modifica delle informazioni notificate ai sensi del paragrafo 3, primo comma, le autorità dello Stato membro di origine ne informano le autorità dello Stato membro ospitante.

Art. 6 ter

1. Ogni società di gestione che intenda esercitare per la prima volta la sua attività nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine:

  1. a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende operare;

  2. b) un programma d'esercizio indicante le attività e i servizi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere.

2.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le informazioni di cui al paragrafo 1, entro un mese dal ricevimento di queste ultime.

Esse inoltre comunicano precisazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo applicabile che miri a tutelare gli investitori.

3.

La società di gestione può quindi iniziare l'attività nello Stato membro ospitante, fermo restando l'articolo 46.

Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, indicano alla società di gestione le condizioni, ivi incluse le norme di comportamento da rispettare, qualora sia prestato il servizio di gestione del portafoglio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, i servizi di consulenza in materia di investimenti e i servizi di custodia, che, per motivi di interesse generale, tale società deve soddisfare nello Stato membro ospitante.

4. In caso di prevista modifica del contenuto delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano, se del caso, comunicare alla società eventuali cambiamenti o integrazioni da apportare alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 3.

5. Una società di gestione è tenuta a seguire la procedura di notifica di cui al presente articolo anche qualora affidi a un terzo la commercializzazione delle quote in uno Stato membro ospitante.

Art. 6 quater

1. Gli Stati membri ospitanti possono esigere, ai fini statistici, che tutte le società di gestione aventi una succursale nel loro territorio presentino periodicamente alle loro autorità competenti un resoconto delle attività svolte nel paese.

2.

Nell'esercizio delle competenze loro conferite a norma della presente direttiva gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali delle società di gestione le stesse informazioni che esigono a tal fine dalle società di gestione nazionali.

Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle società di gestione che svolgono attività nel loro territorio in regime di libera prestazione di servizi le informazioni necessarie per verificare l'osservanza da parte di tali società delle norme loro applicabili degli Stati membri ospitanti. Non possono tuttavia essere richieste informazioni maggiori di quelle che sono tenute a comunicare allo stesso fine le società di gestione stabilite nello Stato membro ospitante.

3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, ove accertino che una società di gestione, la quale abbia una succursale o presti servizi nel loro territorio, non ottempera alle disposizioni legislative o regolamentari adottate da detto Stato in attuazione delle disposizioni della presente direttiva che attribuiscono poteri alle autorità competenti dello Stato membro, esigono che la società di gestione in questione ponga termine alle irregolarità.

4. Se la società di gestione in questione non prende le opportune misure, le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano in proposito le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché la società di gestione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

5. Se la società di gestione persiste nell'infrazione alle disposizioni legislative o regolamentari di cui al paragrafo 2 nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare misure adeguate per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure.

6. Le disposizioni precedenti lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri ospitanti di prendere misure idonee a prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel loro territorio, contrarie alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire alle società di gestione responsabili delle infrazioni di avviare nuove transazioni nel loro territorio.

7. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 e che comporti sanzioni o restrizioni alle attività della società di gestione deve essere debitamente motivata e comunicata alla società di gestione interessata. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata presa.

8.

Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 e 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e delle altre persone cui sono prestati i servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informate di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure.

9. In caso di revoca dell'autorizzazione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante sono informate e prendono misure adeguate per impedire alla società di gestione in questione di avviare nuove transazioni nel suo territorio e per salvaguardare gli interessi degli investitori. Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.

10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui ci sia stato rifiuto ai sensi dell'articolo 6 bis in cui siano state adottate misure a norma del paragrafo 5.Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.

Sezione III bis. Obblighi relativi al depositario

Art. 7

1. La custodia del patrimonio del fondo comune d'investimento deve essere affidata a un depositario.

2. La responsabilità del depositario di cui all'articolo 9 non è intaccata dall'avere affidato a un terzo la totalità o una parte del partimonio che ha in custodia.

3. Il depositario deve inoltre:

  1. a) accertare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento delle quote effettuati per conto del fondo o dalla società di gestione avvengano conformemente alla legge o al regolamento del fondo;

  2. b) accertare che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge o al regolamento del fondo;

  3. c) eseguire le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla legge o al regolamento del fondo;

  4. d) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio del fondo il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso;

  5. e) accertare che i redditi del fondo ricevano la destinazione conforme alla legge o al regolamento del fondo.

Art. 8

1. Il depositario deve avere la propria sede statutaria nello stato membro in cui la società di gestione ha la sua sede statutaria oppure esservi stabilito se la sua sede statutaria si trova in un altro stato membro.

2. Il depositario dev'essere un istituto soggetto a controllo pubblico. Esso deve presentare garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter assolvere efficacemente le incombenze che gli derivano dalla sua funzione di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'esercizio di tale funzione.

3. Gli stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 fra le quali possono essere scelti i depositari.

Art. 9

Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello stato in cui è situata la sede statutaria della società di gestione, nei confronti della società di gestione e dei partecipanti, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi. Nei confronti dei partecipanti la responsabilità può essere diretta o indiretta attraverso la società di gestione, a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti fra il depositario, la società di gestione e i partecipanti.

Art. 10

1. Le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.

2. Nell'esercizio delle rispettive funzioni la società di gestione ed il depositario devono agire in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dei partecipanti.

Art. 11

La legge o il regolamento del fondo definiscono le condizioni di sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei partecipanti al momento di tale sostituzione.