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Sez. 1, Sentenza n. 35762 del 04/06/2019 Cc. (dep. 06/08/2019) Rv. 276811 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca allargata – Bene formalmente intestato a terzi – Disponibilità in capo al responsabile del reato presupposto – Nozione – Riconducibilità all’iniziativa economica di tale soggetto – Conseguenze – Contributo solo parziale del medesimo all’acquisto del bene – Confisca per l’intero – Esclusione – Confisca proporzionale a detto contributo – Possibilità.
Stato
decisa il 2019-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276811-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca allargata di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ai fini della sussistenza del requisito della disponibilità di un bene formalmente intestato a terzi in capo al responsabile del reato presupposto, è necessario che il bene sia riconducibile all'iniziativa economica di tale soggetto; pertanto, qualora il medesimo abbia contribuito solo in parte all'acquisto del bene, questo non può essere considerato nella sua integrale disponibilità e, conseguentemente, non può esserne disposta la confisca per l'intero, ma soltanto per la quota corrispondente all'entità del contributo dal predetto fornito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)