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Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

Testo in vigore al

Art. 33

1. Entro il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi piu' rappresentative a carattere nazionale, e' delegato ad emanare norme intese a:

  1. a) realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune;

  2. b) consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzione superiori a quella unica attualmente prevista per consentire il raggiungimento di piu' elevate ed adeguate pensioni contributive.

Art. 34

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni femminili a carattere nazionale - norme intese a riconoscere, ai fini del diritto alla pensione di anzianita' e della determinazione di essa, i contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, ivi comprese le lavoratrici dell'agricoltura.

Art. 35

1. Entro il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da sei rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e uno dei lavoratori autonomi e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, e' delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti separati, secondo le indicazioni del programma di sviluppo economico, norme intese a:

  1. a) rivedere la vigente disciplina sull'invalidita' pensionabile al fine di:

    1. 1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;

    2. 2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attivita' dei soggetti;

    3. 3) abolire la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;

    4. 4) attuare una piu' equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;

    5. 5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;

    6. 6) attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro e' utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidita' pensionabile;

  2. b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:

    1. 1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non puo' coesistere con altro forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, ne' con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;

    2. 2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:

      1. 1) sistemi diversi da quello delle tessere con marche;

      2. 2) i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;

      3. 3) il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonche' i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;

    3. 3) stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianita' contributiva sia ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria e ragguagliandone l'importo alla media delle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva.

2. Dovra' essere altresi' prevista la possibilita' di versare una contribuzione ridotta rispetto a quella risultante in base al criterio predetto, con conseguente riduzione proporzionale del periodo assicurativo valutabile ai fini dell'anzianita' contributiva;

  1. c) attuare il principio della pensione unica determinandone la
    misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante l'applicazione del criterio del pro rata;

  2. d) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonche' delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto;

  3. e) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, al fine di renderle piu' rispondenti alla natura del rapporto di lavoro, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare - ferma restando la partecipazione dell'ENPALS al Fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903 - saranno previste norme:

    1. 1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;

    2. 2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;

    3. 3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianita' privilegiata, di invalidita' generica e specifica e per i superstiti;

    4. 4) per il coordinamento dell'attivita' dell'ENPALS con quella dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

  4. f) istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati:

    1. 1) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

    2. 2) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

    3. 3) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

    4. 4) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

3. stabilendo che:

  1. 1) gli organi gestori dei regimi anzidetti sono tenuti ad inviare al casellario centrale nazionale i dati necessari per l'impianto del casellario medesimo entro il termine sopra indicato;

  2. 2) gli stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al casellario centrale nazionale entro 60 giorni dalla liquidazione della pensione o rendita le schede relative ai pensionati nel modello e con i dati che verranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

  3. 3) il casellario centrale nazionale e' tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso agli organi gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare attestazioni circa l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato;

  4. 4) le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale nazionale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura che sara' stabilita annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS.

4. L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, e' abrogato.

Art. 36

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per la estensione delle norme relative alle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico di cui agli articoli 44 e 46 della presente legge alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dei fondi integrativi, sostitutivi, e che hanno dato luogo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 37

1. Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facolta' di apportare le integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse con quelle della presente legge. Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e sentita la commissione di cui all'articolo 35.

Art. 38

1. La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell'articolo 9 della presente legge puo' essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentite le confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire, secondo i principi di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 238, l'equilibrio delle relative gestioni.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467.

Art. 39

1. Nei casi di fallimento o di crisi dell'azienda, determinata da eccezionali calamita' naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, allorche' si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento dalle riserve delle rispettive gestioni.

2. I prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sara' determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'inizio di ciascun anno finanziario. Le eventuali eccedenze di ciascun anno potranno essere utilizzate ad integrazione delle somme determinate per gli anni successivi.

3. Restano ferme le disposizioni sul recupero delle somme dovute all'istituto, nonche' quelle relative alle penalita' previste per le suddette omissioni.

Art. 40

1. All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi:

2. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.

3. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

4. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni.

Art. 42

1. In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 41 e a modifica di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri di paga ed i libri di matricola per la durata di dieci anni dalla data dell'ultima registrazione o, se mai usati, dalla data in cui furono vidimati.

2. La mancata conservazione dei libri di paga e di matricola per il periodo indicato al comma precedente e' punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, cui si applica la procedura per il componimento in via amministrativa, ai sensi degli articoli 24 della legge del 4 aprile 1952, n. 218, e 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

3. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 43

1. Con effetto dal 1 gennaio 1969, sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:

  1. 1) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:
    "a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette".

  2. 2) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente:
    "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette".

  3. 3) L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    "I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori".

2. Con effetto dal 1 gennaio 1969, il terzo comma dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' sostituito dal seguente:
"L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purche' essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione".6a

3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.

4. I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 44

1. All'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi:
"In caso di coniugi entrambi pensionati e' concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.
Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari".

2. Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Art. 45

1. Per la liquidazione delle quote di maggiorazione aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della vivenza a carico si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di assegni familiari.

2. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti il comitato speciale per gli assegni familiari ed il comitato speciale di cui all'articolo 29 della presente legge, verra' stabilito l'importo forfettario degli assegni familiari non erogati per effetto delle disposizioni dell'articolo 44 da corrispondersi al "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" da parte della Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 46

1. A decorrere dal 1 gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui allo articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, spettano per dodici mesi all'anno nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.

2. Per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1 gennaio 1969 le quote di maggiorazione predette non possono superare la misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.

3. I titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo piu' elevato, mantengono il maggiore trattamento fine a totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Art. 47

1. L'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e' sostituito dal seguente:
"Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di eta' se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
L'assegno non puo' essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di eta' inferiore a 65 anni.
L'assegno, salvo il diritto di opzione, e' sostitutivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non e' cumulabile ne' con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con la indennita' di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'eta' del pensionamento.
Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
L'opzione di cui al precedente terzo comma e' irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.
I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia
in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.
Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonche' quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle prestazioni".

Art. 48

1. Il limite di eta' previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 692, ai fini della erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o rendita considerati dallo stesso articolo 1, primo comma, e' elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta'.

2. L'onere derivante dalla erogazione dell'assistenza sanitaria prevista dal presente articolo e' rimborsato annualmente alle gestioni ed enti mutualistici che erogano la assistenza anzidetta da parte delle gestioni pensionistiche interessate.

Art. 49

1. I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonche' i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta.

2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi all'assicurazione predetta.

4. Sono altresi' considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' cosi' modificato:
"Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato".

Art. 51

1. Agli impiegati gia' esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e' data facolta' di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione, compresi tra la data di istituzione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e il 1 settembre 1950, con le norme e le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per cento dell'onere dalla legge stessa previsto a carico del richiedente.

2. La facolta' di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.5

3. Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, gia' prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno dalla data da cui avra' effetto la presente legge.

4. Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e dall'articolo 9, n. 2, lettera b), sub 2 della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi di riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

5. Per l'esercizio della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo, l'interessato e' tenuto ad esibire all'istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonche' la certificazione del luogo di residenza all'epoca di svolgimento dell'attivita' lavorativa.

Art. 52

1. All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e' aggiunto il seguente comma:
"Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione della presente legge".

Art. 53

1. Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e fino all'entrata in vigore della presente legge, e' data facolta', al titolare, di esercitare nuovamente la facolta' di opzione prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

2. Il secondo comma dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' abrogato con effetto dal 1 maggio 1968. Le pensioni dovranno essere liquidate d'ufficio.