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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 1761 Rappresentanza del mediatore

1. Il mediatore puo' essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

Art. 1762 Contraente non nominato

1. Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

2. Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o e' nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti puo' agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilita' del mediatore.

Art. 1763 Fideiussione del mediatore

1. Il mediatore puo' prestare fideiussione per una delle parti.

Art. 1764 Sanzioni

1. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.

2. Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

3. Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.

Art. 1765 Leggi speciali

1. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Capo XII. Del deposito

Sezione I. Del deposito in generale

Art. 1766 Nozione

1. Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Art. 1767 Presunzione di gratuita'

1. Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualita' professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volonta' delle parti.

Art. 1768 Diligenza nella custodia

1. Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Se il deposito e' gratuito, la responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore.

Art. 1769 Responsabilita' del depositario incapace

1. Il depositario incapace e' responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui puo' essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finche' questa si trova presso il depositario; altrimenti puo' pretendere il rimborso di cio' che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.

Art. 1770 Modalita' della custodia

1. Il depositario non puo' servirsi della cosa depositata ne' darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

2. Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario puo' esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena e' possibile.

Art. 1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

1. Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario.

2. Il depositario puo' richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non e' stato convenuto un termine, il giudice puo' concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.

Art. 1772 Pluralita' di depositanti e di depositari

1. Se piu' sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.

2. La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono piu' eredi, se la cosa non e' divisibile.

3. Se piu' sono i depositari, il depositante ha facolta' di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

Art. 1773 Terzo interessato nel deposito

1. Se la cosa e' stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non puo' liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

Art. 1774 Luogo di restituzione e spese relative

1. Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

2. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Art. 1775 Restituzione dei frutti

1. Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

Art. 1776 Obblighi dell'erede del depositario

1. L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, e' obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non e' stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.

Art. 1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa

1. Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non puo' esigere che il depositante provi di esserne proprietario.

2. Se e' convenuto in giudizio da chi rivendica la proprieta' della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e puo' ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli puo' anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.

Art. 1778 Cosa proveniente da reato

1. Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli e' nota la persona alla quale e' stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di se'.

2. Il depositario e' liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.

Art. 1779 Cosa propria del depositario

1. Il depositario e' liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

Art. 1780 Perdita non imputabile della detenzione della cosa

1. Se la detenzione della cosa e' tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli e' liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

2. Il depositante ha diritto di ricevere cio' che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.

Art. 1781 Diritti del depositario

1. Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.