Sez. L, Sentenza n. 12265 del 20/08/2003 (Rv. 566090 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Vizio - Configurabilità - Requisiti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il vizio di "ultra" ed "extra" petizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi", resta libero non solo d'individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, bensì di rilevare altresì, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, in tema di calcolo degli interessi su un'indennità stipendiale corrisposta in ritardo, che aveva liquidato gli accessori sull'importo al lordo delle ritenute fiscali, anziché al netto, valutando gli elementi costitutivi della pretesa azionata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)