Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 2 della legge S gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'.
Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.
Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano gia' conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge".
Art. 2
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N.798
Art. 3
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 7981a
Art. 4
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 7981a
Art. 5
1. L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"L'avvocato o il procuratore al quale l'autorita' giudiziaria conferisca un incarico retribuito e' tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:
a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;
b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;
c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;
d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.
La percentuale e' calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.
La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa".
Art. 6
1. A decorrere dal 1 gennaio 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo di lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' all'atto dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto dell'iscrizione alla Cassa aveva superato il trentacinquesimo anno di eta'.
2. Nel caso di reddito professionale in contestazione, le percentuali, se superiori al minimo dovuto, saranno applicate in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.
3. Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore, degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di non riscosso come riscosso Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianita' e che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1 gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 50.000.
4. La Cassa e' autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilita' di pensione.
Art. 7
1. L'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Le rinunzie indicate nel n. 7 dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dalla presente legge, sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa singole annualita' di pensione o della liquidazione della somma loro spettante o di qualsiasi altro credito o beneficio di cui abbiano diritto".
Art. 8
1. L'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' abrogato.
2. I conti individuali previsti dall'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, costituiti da versamenti volontari degli iscritti sono aboliti. I versamenti volontari gia' effettuati verranno resituiti ai titolari al momento delle liquidazioni delle rispettive pensioni, salvo che per comprovato bisogno non ne chiedano prima le restituzioni.
3. Vengono istituiti nuovi conti individuali a sensi dell'articolo 11, lettera b) della presente legge.
Art. 9
1. L'articolo 28 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili".
Art. 10
1. L'articolo 29 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro provento".
Art. 11
1. L'articolo 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:
a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;
b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento.
L'eventuale maggiore reddito conseguito sara' devoluto al conto generale".1
Art. 12
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N.798
Art. 13
1. L'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di eta' e' subordinato alla cancellazione dall'Albo forense.
Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.
La pensione e' riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto e' deceduto anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente".1
Art. 14
1. Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione derivante:
a) dalla trasformazione in rendita, secondo le tabelle annesse, del montante al 4,50 per cento dei contributi personali obbligatori di cui all'articolo 6, maggiorati dalle eventuali quote di ripartizione delle entrate del conto generale;
b) da un'ulteriore quota di ripartizione delle entrate afferenti al conto generale.
2. Il conto generale, ove affluiranno le entrate di cui all'articolo 2 della presente legge nn. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) e 9) sara' cosi' utilizzata:
1) il 20 per cento:
a) per la copertura delle spese generali;
b) per l'assistenza, agli iscritti e loro familiari;
c) per la costituzione di un fondo di riserva.
2) il 50 per cento sara' suddiviso in parti eguali tra tutti coloro i quali godano di una pensione di vecchiaia o di invalidita' o di una rendita di reversibilita', attribuendo a questi ultimi una quota pari al 60 per cento di quella accreditata ai pensionati diretti;
3) il 30 per cento sara' accreditato, in parti eguali ai conti individuali degli iscritti.
3. Il minimo della pensione, comprese le integrazioni, per gli iscritti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, e' pari a lire 60.000 mensili per le pensioni dirette e a 40.000 lire mensili per le indirette.
4. Nel caso in cui il 50 per cento destinato ai pensionati non sia sufficiente per il raggiungimento del minimo previsto per ciascun pensionato, sara' prelevato quanto necessario dalla riserva.
5. Qualora l'indice del costo della vita dovesse in un dato anno aumentare di oltre il 10 per cento, le pensioni minime in corso e quelle ancora da maturare verranno incrementate dall'anno successivo nella misura del 5 per cento, mediante prelievi dalla riserva e, se necessario, dalle aliquote destinate agli attivi e dalla quota, del 30 per cento destinata, ai conti individuali.
6. L'articolo 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e le tabelle in esso indicate sono abrogate.1
Art. 15
1. Gli articoli 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47 e 51 della legge 8 gennaio 1952, n, 6, sono soppressi.
Art. 16
1. L'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Qualora l'iscritto risulta nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 puo' chiedere con domanda diretta alla Cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione sia ridotto alla meta' di quello ordinario; in tal caso il contributo personale obbligatorio e' ridotto alla meta'".
Coloro che avvalendosi della disposizione suindicata hanno ottenuto la riduzione a meta' del contributo personale obbligatorio annuo, dovranno regolarizzare la loro situazione contributiva, versando alla Cassa nazionale il montante, sulla base dell'interesse legale, della meta' dei contributi non versati entro il termine massimo di un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. In caso contrario gli anni per i quali si sono valsi della facolta' prevista dal presente articolo saranno calcolati, ai fini dell'anzianita' contributiva, nella misura di meta' senza contare i periodi di tempo inferiori al semestre e contandosi per anni interi i periodi di tempo superiore al semestre.