Sez. 1, Sentenza n. 2937 del 18/10/1971 (Rv. 354189 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - REGOLE DI CUI ALL'ART 2697 COD CIV - OBBLIGO DI OSSERVANZA - PRESUPPOSTI - PROVA DEI FATTI GIA ACQUISITA AL PROCESSO - POTERE DEL GIUDICE DI PRESCINDERE DALLE DETTE REGOLE - SUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - REGOLE DI CUI ALL'ART 2697 COD CIV - OBBLIGO DI OSSERVANZA - PRESUPPOSTI - PROVA DEI FATTI GIA ACQUISITA AL PROCESSO - POTERE DEL GIUDICE DI PRESCINDERE DALLE DETTE REGOLE - SUSSISTENZA.*
Le regole poste dall'art 2697 cod civ sulla ripartizione dell'Onere della prova sono da osservare nelle ipotesi in cui il giudice debba trarre le conseguenze dalla mancata prova di un fatto giuridicamente rilevante in causa, invocato da una delle parti o rilevabile d'ufficio non gia quando la prova del fatto stesso emerga dagli Atti di causa o sia, comunque, accertabile dal giudice in base ai suoi poteri. In tal caso non e vietato al giudice di tener conto di tali elementi di prova, giacche l'art 115 cod proc civ prescrive solo che il giudice ponga a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ma non limita il potere di valutazione dei fatti stessi, a seconda se la prova di essi sia fornita da una piuttosto che dall'altra parte in causa. Pertanto egli e libero di formare il suo convincimento in base agli elementi di prova legittimamente acquisiti agli Atti o comunque sulla base di elementi di cui egli possa tener conto, con il solo limite del rispetto del principio della domanda. (V 3808'69, mass n 344119).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)