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Sez. 2, Sentenza n. 1491 del 11/02/1987 (Rv. 450935 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA - POTERI DEL GIUDICE E DEL CONSULENTE TECNICO.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450935-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA - POTERI DEL GIUDICE E DEL CONSULENTE TECNICO.*

In tema di regolamento di confini, il principio secondo il quale il giudice - data la natura dell'Azione di "vindicatio duplex incertae partis", caratterizzata dall'incombenza su entrambe le parti dell'Onere di indicare gli elementi utili all'accertamento - è svincolato dalla regola "actore non probante reus absolvitur" e deve, quindi, determinare il confine in base agli elementi probatori di qualsiasi specie ritenuti più attendibili, con prevalenza degli Atti traslativi della proprietà, va necessariamente coordinato con il principio della disponibilità delle prove sancito dall'art. 115 cod. proc. civ., in forza del quale il giudice non può disporre d'ufficio, oltre i limiti di cui agli artt. 117, 118, primo comma, 191 e 219 cod. proc. civ., l'acquisizione al processo di elementi probatori non offerti o richiesti dalle parti. Da ciò deriva che il giudice, mentre può eseguire ispezione dei luoghi e disporre consulenza tecnica, non può ordinare alle parti la produzione dei rispettivi titoli di acquisto e, così pure, il consulente tecnico nominato, mentre può consultare gli Atti del catasto e acquisire, ai sensi dello art. 213 cod. proc. civ., le planimetrie catastali, non può prendere in esame, neppure se ne abbia appreso gli estremi attraverso dette consultazioni, i titoli di acquisto dei fondi non prodotti in giudizio dalle parti. (V 5459/85, mass n 442665; (V 2352/72, mass n 359744; (V 2854/68, mass n 335539).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)