diritto.io

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Testo in vigore al

Art. 152 Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria

1. Entro il 1› gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attivita' creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l'attivita' di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 153 Disposizioni relative a particolari operazioni di credito

1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorche' abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d'Italia.

3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.

4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.

5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.

Art. 155

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 1413738

Art. 156 Modifica di disposizioni legislative

1. L'art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'art. 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro dell'economia e delle finanze. L'omessa trasmissione e' punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.".

2. La lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e' sostituita dalla seguente:
"c) il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa.".

3. L'art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, e' sostituito dal seguente:
"Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico.

4. L'articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorita' di pubblica sicurezza.".

5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' sostituito dal seguente:
"3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.'".

6. L'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 58 (Obbligazioni delle societa' cooperative). - 1. Le societa' cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalita' previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche' a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.".

7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: ''sentita la Banca d'Italia'' sono soppresse.

Art. 157 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

1. L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il Ministro dell'economia e delle Finanze con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita' finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).".

2. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".

3. L'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Poteri delle autorita). - 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche' per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialita' della disciplina della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

4. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".

5. L'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali e' esercitata un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a piu' tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata.".

6. La lettera b), del comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituita dalla seguente:
"b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;".

8. L'art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Impresa capogruppo). - 1. Agli effetti dell'art. 24 e' impresa capogruppo:
a) l'ente creditizio o la societa' finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.
2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in borsa.".

10. L'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"5. Le imprese capogruppo di cui all'art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in borsa.".

12. L'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). - 1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purche' queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' strumentale, come definita dall'art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
2. L'ente creditizio o la societa' finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.".

13. L'art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Per la violazione dell'art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV;
dell'art. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonche' degli atti di cui all'art. 5 e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.
2. Si applica l'art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3. Con riferimento ai soggetti previsti nell'art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".

Art. 159 Regioni a statuto speciale

1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e 47. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.

4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.

4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.

Art. 159-bis Informazioni da inserire nei piani di risanamento

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni:

  1. a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacita' complessiva di risanamento;

  2. b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o al gruppo bancario dopo l'ultimo piano di risanamento;

  3. c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;

  4. d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidita' necessarie per mantenere o ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte;

  5. e) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

  6. f) una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto conto anche dell'impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;

  7. g) l'individuazione delle funzioni essenziali;

  8. h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la trasferibilita' delle linee di business principali, delle operazioni e delle attivita' dell'ente;

  9. i) una descrizione dettagliata delle modalita' con cui la pianificazione del risanamento e' integrata nella struttura di governo societario della banca o della capogruppo;

  10. l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;

  11. m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri della banca o del gruppo bancario;

  12. n) dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidita';

  13. o) una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilita' di trasferire liquidita' tra entita' del gruppo e linee di business, affinche' la banca o il gruppo bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi;

  14. p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;

  15. q) dispositivi e misure per ristrutturare le passivita';

  16. r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;

  17. s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita' dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

  18. t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita' del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;

  19. u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attivita' o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidita' finanziaria;

  20. v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidita' finanziaria nonche' effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;

  21. z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l'attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;

  22. aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.

2. Il piano di risanamento indica altresi' le modalita' e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca centrale europea e identifica le attivita' che, a tal fine, potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.

3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o il gruppo puo' adottare qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell'articolo 69-octiesdecies.

Art. 161 Norme abrogate

1. Sono o restano abrogati:

  1. 1) il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

  2. 2) la legge 15 luglio 1906, n. 441;

  3. 3) il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

  4. 4) il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

  5. 5) il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;

  6. 6) il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;

  7. 7) il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;

  8. 8) il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

  9. 9) il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;

  10. 10) il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;

  11. 11) il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297, convertito dalla
    legge 14 aprile 1927, n. 531;

  12. 12) il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;

  13. 13) il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;

  14. 14) il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;

  15. 15) il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;

  16. 16) il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

  17. 17) il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;

  18. 18) il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;

  19. 19) il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

  20. 20) il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

  21. 21) il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;

  22. 22) il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;

  23. 23) la legge 30 maggio 1932, n. 635;

  24. 24) il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;

  25. 25) la legge 30 maggio 1932, n. 805;

  26. 26) la legge 3 giugno 1935, n. 1281;

  27. 27) l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;

  28. 28) il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;

  29. 29) il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);

  30. 30) il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;

  31. 31) il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;

  32. 32) il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;

  33. 33) il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni;

  34. 34) il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;

  35. 35) la legge 7 aprile 1938, n. 378;

  36. 36) la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;

  37. 37) il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;

  38. 38) il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;

  39. 39) la legge 16 novembre 1939, n. 1797;

  40. 40) la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;

  41. 41) la legge 21 maggio 1940, n. 657;

  42. 42) la legge 10 giugno 1940, n. 933;

  43. 43) il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;

  44. 44) gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

  45. 45) il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

  46. 46) il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

  47. 47) i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

  48. 48) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;

  49. 49) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;

  50. 50) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;

  51. 51) il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;

  52. 52) il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;

  53. 53) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 ...;

  54. 54) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

  55. 55) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;

  56. 56) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;

  57. 57) il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;

  58. 58) il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;

  59. 59) la legge 29 luglio 1949, n. 474;

  60. 60) la legge 22 giugno 1950, n. 445;

  61. 61) la legge 10 agosto 1950, n. 717;

  62. 62) la legge 17 novembre 1950, n. 1095;

  63. 63) la legge 27 novembre 1951, n. 1350;

  64. 64) i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;

  65. 65) la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;

  66. 66) la legge 24 febbraio 1953, n. 101;

  67. 67) la legge 13 marzo 1953, n. 208;

  68. 68) la legge 11 aprile 1953, n. 298;

  69. 69) la legge 8 aprile 1954, n. 102;

  70. 70) la legge 31 luglio 1957, n. 742;

  71. 71) la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;

  72. 72) l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

  73. 73) la legge 21 luglio 1959, n. 607;

  74. 74) la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;

  75. 75) la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;

  76. 76) la legge 3 febbraio 1961, n. 39;

  77. 77) la legge 21 maggio 1961, n. 456;

  78. 78) la legge 27 giugno 1961, n. 562;

  79. 79) la legge 28 luglio 1961, n. 850;

  80. 80) la legge 24 novembre 1961, n. 1306;

  81. 81) la legge 30 aprile 1962, n. 265;

  82. 82) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679; il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;

  83. 83) la legge 10 maggio 1964, n. 407;

  84. 84) la legge 5 luglio 1964, n. 627;

  85. 85) la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;

  86. 86) la legge 11 maggio 1966, n. 297;

  87. 87) la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;

  88. 88) gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonche' ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operativita' della "Sezione credito" della Banca nazionale delle comunicazioni;

  89. 89) l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

  90. 90) la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;

  91. 91) la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;

  92. 92) la legge 27 marzo 1969, n. 120;

  93. 93) l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;

  94. 94) la legge 28 ottobre 1970, n. 866;

  95. 95) il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896; la legge 26 ottobre 1971, n. 917;

  96. 96) la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;

  97. 97) la legge 5 dicembre 1972, n. 848;

  98. 98) la legge 29 novembre 1973, n. 812;

  99. 99) il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;

  100. 100) la legge 11 marzo 1974, n. 75;

  101. 101) la legge 14 agosto 1974, n. 392;

  102. 102) la legge 14 agosto 1974, n. 395;

  103. 103) gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;

  104. 104) l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;

  105. 105) l'art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403;

  106. 106) la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

  107. 107) gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1 agosto 1981, n. 423;

  108. 108) l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;

  109. 109) l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;

  110. 110) l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;

  111. 111) la legge 18 luglio 1984, n. 360;

  112. 112) gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

  113. 113) gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;

  114. 114) la legge 17 aprile 1986, n. 114;

  115. 115) la legge 17 aprile 1986, n. 115;

  116. 116) l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;

  117. 117) gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

  118. 118) l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;

  119. 119) il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;

  120. 120) l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

  121. 121) la legge 6 giugno 1991, n. 175;

  122. 122) l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge; il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.

2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:

  1. 1) l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

  2. 2) gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;

  3. 3) la legge 5 marzo 1985, n. 74;

  4. 4) il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350; gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;

  5. 5) gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

  6. 6) il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;

  7. 7) il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2;

  8. 8) l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

  9. 9) l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

  10. 10) il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

  11. 11) la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10;

  12. 12) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 1992, n. 334.

3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, cosi' come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo.

3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo.

4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

5. Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.

6. I contratti gia' conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.

7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni gia' consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullita' del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 e' quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente.

7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-quater, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalita' con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali attivita' aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.38

7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
CONSO, Ministro di grazia e
giustizia
GALLO, Ministro delle finanze
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DIANA, Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali
PALADIN, Ministro delle politiche comunitarie e affari regionali
Visto, il Guardasigilli: CONSO