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Sez. 3, Sentenza n. 1714 del 02/07/1966 (Rv. 323348 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - ECCEDENZA DELL'IMMOBILE LOCATO - IN GENERE - LOCATORE PERSONA GIURIDICA - SPETTANZA DELLA FACOLTA - USO CUI DESTINARE I VANI RICHIESTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323348-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - ECCEDENZA DELL'IMMOBILE LOCATO - IN GENERE - LOCATORE PERSONA GIURIDICA - SPETTANZA DELLA FACOLTA - USO CUI DESTINARE I VANI RICHIESTI - IRRILEVANZA.*

Nelle locazioni d'immobili adibiti ad uso di abitazione, la facolta di far cessare la proroga, limitatamente a quella parte che risulti eccedente la necessita del conduttore, e attribuita dall'art 6, primo comma, della legge n 253 del 1950 al locatore in genere, senza alcuna distinzione tra locatore persona fisica e locatore persona giuridica; pertanto, qualsiasi locatore (anche se trattisi di ente pubblico o privato) puo rientrare in possesso della parte d'immobile locato ad uso di abitazione, eccedente la necessita del conduttore, qualunque sia l'uso cui si intendano adibire i vani richiesti. (Conf 1854/58; 1853/58).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)