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Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Testo in vigore al

Art. 55

1. Spetta allo Stato la disciplina, dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attivita' anche al di fuori del territorio della Regione.

Art. 56

1. L'ordinamento del personale dei Comuni e' regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

Titolo V. Demanio e patrimonio della regione

Art. 57

1. Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 58

1. Le foreste di proprieta' dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

2. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

3. Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalita' per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

4. I beni immobili situati nella Regione che non sono proprieta' di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

Titolo VI. Finanza della regione e delle province

Art. 59

1. Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Art. 60

1. E' devoluta alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione. La percentuale stessa e' determinata ogni anno d'accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta regionale.

Art. 61

1. E' devoluto alla Regione il provento dell'imposta governativa riscossa nella Regione stessa per l'energia e il gas ivi consumati.

Art. 62

1. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Regione i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Art. 63

1. La Regione puo' stabilire un'imposta, in misura non superiore a L. 0,10, per ogni chilovatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi.

2. E' soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 64

1. La Regione puo' stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.

Art. 65

1. La Regione ha facolta' di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati.

Art. 66

1. La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 67

1. Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari riscosse nei loro territori.

Art. 68

1. Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.

2. Per le imprese industriali e commerciali che eserciscono stabilimenti od impianti in una Provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra Provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attivita' degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed e' devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

3. La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attivita' degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attivita' dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati.

Art. 69

1. La Regione ha facolta' di autorizzare con legge aumenti di imposte, di tasse e di contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai Comuni e alle Province, nonche' le eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci.

Art. 70

1. Allo scopo di adeguare le finanze delle Province al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse e' assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel territorio delle due Province.

2. Al medesimo scopo la Regione puo', in casi eccezionali, assegnare una quota di integrazione ai Comuni.

Art. 71

1. La Regione e le Province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione e alle Province i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

Art. 72

1. La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Art. 73

1. I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale.

2. Per l'approvazione e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa e' data dal Ministero dell'interno.

Art. 74

1. Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, e in facolta' della Regione di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.

2. In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verra' assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo fra il Governo e la Regione.

Art. 75

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanale dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

2. Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessita' di importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.