Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 27/03/1990 (Rv. 466182 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATIVO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATIVO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
Nell'Assicurazione contro i danni, all'assicuratore il quale, dopo aver pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1916 cod. civ., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile, avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, che opera nel diverso ambito del rapporto di Assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta. (Conf 2639/87, mass n 451750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)