Sez. 6, Sentenza n. 17170 del 01/03/2016 Cc. (dep. 26/04/2016) Rv. 267170 - 01
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Grave situazione locale - Nozione - Interpretazione della Corte EDU - Art. 47 Carta europea dei diritti fondamentali - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea - Esperibilità - Esclusione - Ragioni.
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di rimessione del processo, la grave situazione locale che giustifica l'applicazione dell'istituto deve necessariamente essere rappresentata da fenomeni esterni alla dialettica processuale, a tutela del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della Convenzione EDU. (In motivazione, la S.C. ha disatteso la richiesta difensiva di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovendo al riguardo farsi riferimento - come chiarito dalla Corte di giustizia - ai principi elaborati dalla Corte EDU in relazione ai predetti artt. 6 e 13 della Convenzione, sul cui contenuto si basa l'art. 47 della Carta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)