Sez. 6, Sentenza n. 1605 del 21/12/1970 Ud. (dep. 04/05/1971) Rv. 117851 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTÒ APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - NON SI PRESUME PER IL SOLO FATTO CHE IL SOGGETTO SI TROVI ALLE DIPENDENZE DI UN PUBBLICO UFFICIO - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - FUNZIONARIO DI FATTO - PROVA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO DI UNA PUBBLICA FUNZIONE - NECESSITA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTÒ APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - NON SI PRESUME PER IL SOLO FATTO CHE IL SOGGETTO SI TROVI ALLE DIPENDENZE DI UN PUBBLICO UFFICIO - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - FUNZIONARIO DI FATTO - PROVA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO DI UNA PUBBLICA FUNZIONE - NECESSITA.*
Per assumere la qualita di pubblico ufficiale non occorre una investitura ufficiale, ma e sufficiente l'Esercizio di fatto, con il consenso della pubblica amministrazione, o anche con la semplice tolleranza o per pratica abituale di un determinato ufficio, delle pubbliche funzioni. E pero necessaria la dimostrazione dell'effettivo Esercizio di una pubblica funzione da parte del soggetto, ancorche non legittimato, al quale per prassi o per tolleranza della pubblica amministrazione le funzioni risultino affidate. Ove manchi tale dimostrazione, non puo attribuirsi la qualita di pubblico ufficiale per il solo fatto che il soggetto, trovandosi alle dipendenze di un pubblico ufficio, abbia potuto appropriarsi di un bene appartenente alla pubblica amministrazione, perche, per cio solo, non risulta dimostrato che egli ne avesse il possesso a causa o nell'Esercizio delle sue funzioni. (V 114736, anno 1970, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)