diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13484 del 28/10/1999 Ud. (dep. 24/11/1999) Rv. 214809 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 3 legge n. 14 del 1999 - Accordo in tutto o in parte sui motivi di ricorso - Compiti e poteri del giudice - Ambito - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214809-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel caso in cui il procuratore generale presso la corte di cassazione e l'imputato concordino sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di ricorso (ex art. 599, commi 4 e 5, cod. proc. pen.), con rinuncia agli altri eventuali motivi, la Corte di cassazione deve valutare che il caso sottoposto al proprio esame rientri tra quelli temporalmente previsti dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14; che la richiesta sia stata presentata nei termini di cui al quarto comma dell' art. 585 cod. proc. pen.; che la parte ricorrente abbia rinunciato a tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello relativo alla determinazione della pena; che le parti abbiano concordato la misura della stessa e che la pena indicata non risulti illegale. Peraltro entro il termine di cui al quarto comma dell' art. 585 cod. proc. pen. non solo deve essere presentata la richiesta, ma deve essere stipulato l'accordo tra le parti processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 5 CORTE COST., Legge 19/01/1999 num. 14 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)