Sez. 3, Sentenza n. 11722 del 18/10/1985 Ud. (dep. 03/12/1985) Rv. 171281 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESAME DEL FATTO IN RELAZIONE A DIVERSO REATO - LEGITTIMITÀ.*
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESAME DEL FATTO IN RELAZIONE A DIVERSO REATO - LEGITTIMITÀ.*
Il principio dell'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto che sia stato oggetto di un precedente giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile, ma non preclude di prendere in considerazione lo stesso fatto storico valutandolo liberamente ai fini della indagine relativa ad un altro reato. (Conf mass n 147308, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)