Sez. 4, Sentenza n. 16620 del 24/03/2016 Ud. (dep. 21/04/2016) Rv. 266642 - 01
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE | Miniere - Infortuni sul lavoro - Disposizioni specifiche del settore - Disciplina generale contenuta nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Rapporto di integrazione - Sussistenza - Fattispecie.
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle cave e nelle miniere, esiste un rapporto di integrazione, e non di esclusione, tra le specifiche norme antinfortunistiche contenute nel d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e la disciplina generale contenuta nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, atteso che la peculiarità del lavoro svolto nelle cave e nelle miniere, che giustifica la previsione di specifiche norme antinfortunistiche relative alle modalità di svolgimento di quel particolare lavoro, non esclude l'applicazione della più generale disciplina antinfortunistica. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo immune da vizi la sentenza di condanna dell'imputato per omicidio colposo, ha affermato che il rispetto della disciplina speciale relativa alle operazioni di cd. disgaggio della parete di una cava, secondo quanto previsto dall'art. 129, d.P.R. 128 del 1959, non elimina l'obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previsto dall'art. 4, comma quinto, d. lgs. 626 del 1994).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., DPR 09/04/1959 num. 128 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)