Sez. L, Sentenza n. 4601 del 13/08/1982 (Rv. 422570 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - CREDITO RELATIVO - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITÀ - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CENTOTTANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA O DALL'ANTERIORE COMPIMENTO DELLA PROCEDURA - CONFIGURABILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - CREDITO RELATIVO - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITÀ - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CENTOTTANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA O DALL'ANTERIORE COMPIMENTO DELLA PROCEDURA - CONFIGURABILITÀ.*
Il credito avente ad oggetto la corresponsione della pensione da parte della cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori - cui, per la sua natura previdenziale, non è applicabile la disposizione del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. - non è produttivo di interessi corrispettivi (art. 1282 cod. civ.) dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, non potendo esso, alla data anzidetta, considerarsi liquido o facilmente liquidabile, atteso che la Determinazione dell'entità della pensione corrisposta comporta una serie di accertamenti che trascendono i limiti di un mero calcolo aritmetico ed esigono talvolta la cooperazione dello stesso creditore (art. 45 legge n. 6 del 1952, art. 6 legge n. 991 del 1969, legge n. 319 del 1975). Lo stesso credito è, invece, produttivo di interessi moratori, con decorrenza - tenuto conto dei tempi di attuazione della particolare disciplina prevista per la liquidazione della pensione nonché del disposto dell'art. 443 cod. proc. civ. - dalla scadenza del termine di centottanta giorni dalla proposizione del ricorso in Sede amministrativa o, se anteriore, dalla data del compimento di tale procedura. (V 1346/80, mass n 404870; (V 1273/80, mass n 404772).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 08/01/1952 num. 6 art. 45 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 991 art. 6, Legge 22/07/1975 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)