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Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario

Testo in vigore al

Art. 33

1. Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.

2. In mancanza di pagamento il portatore ancorche' sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto puo' essere chiesto ai sensi degli articoli 55 e 56.

3. Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del traente.

Art. 34

1. Se l'accettazione apposta sulla cambiale dal trattario e' da lui cancellata prima di restituire il titolo, l'accettezione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.

2. Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, e' tenuto verso di essi nei termini dell'accettazione.

Capo IV. Dell'avallo.

Art. 35

1. Il pagamento di una cambiale puo' essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

2. Questa garanzia puo' essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.

Art. 36

1. L'avallo e' apposto sulla cambiale o sull'allungamento.

2. E' espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; e' sottoscritto dall'avallante.

3. Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purche' non si tratti della firma del trattario o del traente.

4. L'avallo deve indicare per chi e' dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

Art. 37

1. L'avallante e' obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo e' stato dato.

2. La sua obbligazione e' valida ancorche' l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

3. L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.

Capo V. Della scadenza.

Art. 38

1. La cambiale puo' essere tratta:

  1. 1) a vista;

  2. 2) a certo tempo vista;

  3. 3) a certo tempo data;

  4. 4) a giorno fisso.

2. Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.

Art. 39

1. La cambiale a vista e' pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente puo' abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.

2. Il traente puo' stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.

Art. 40

1. La scadenza della cambiale a certo tempo vista e' determinata dalla data dell'accettazione o quella del protesto.

2. In mancanza di protesto dell'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante l'ultimo giorno del temine previsto per la presentazione all'acettazione.

Art. 41

1. La cambiale tratta a uno o piu' mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato.
In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del mese.

2. Se la cambiale e' tratta a uno o piu' mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi. Se la scadenza e' fissata al principio, alla meta' (meta' gennaio, meta', febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese.

3. Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s'intende non gia' una o due settimane ma otto o «quindici giorni» effettivi.

4. Con la espressione « mezzo mese » si intende il, termine di quindici giorni.

Art. 42

1. Se la cambiale e' pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario e' differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.

2. Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi e' pagabile a certo tempo data, la scadenza e' stabilita contando dal giorno che secondo il calendario del luogo di pagamento corrisponde al giorno dell'emissione.

3. I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformita' alle disposizioni del comma precedente.

4. Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle, sole enunciazioni del titolo risulti l'intenzione di adottare norme diverse.

Capo VI. Del pagamento.

Art. 43

1. Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso e a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa e' pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.

2. La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

Art. 44

1. La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo.

2. Quando manchi tale indirizzo, deve essere presentata per il pagamento:

  1. 1° al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso;

  2. 2° al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso;

  3. 3° al domicilio dell'indicato al bisogno.

Art. 45

1. Il trattario che paga la cambiale puo' esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.

2. Il portatore non puo' rifiutare un pagamento parziale.

3. In caso di pagamento parziale il trattario puo' esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.

Art. 46

1. Il portatore della cambiale non e' tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

2. Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.

3. Chi paga alla scadenza e' validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli e' tenuto ad accertare la regolare continuita' delle girate ma non a verificare l'autenticita' delle firme dei giranti.

Art. 47

1. Se la cambiale e' pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma puo' essere pagata nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore e' in ritardo, il portatore puo' a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno di scadenza o in quello del pagamento.

2. Il valore della moneta estera e' determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente puo' tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.

3. Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

4. Se la somma e' indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

Art. 48

1. Se la cambiale non e' presentata per il pagamento nel termine fissato dall'articolo 43, qualsiasi debitore ha facolta' di depositare la somma presso l'autorita' competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.

2. Per le cambiali pagabili nel Regno l'autorita' competente a ricevere il deposito e' l'Istituto di emissione.

Capo VII. Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.

Art. 49

1. L'azione cambiaria e' diretta o di regresso: diretta contro l'accettante ed i suoi avallanti; di regresso contro ogni altro obbligato.

Art. 50

1. Il portatore puo' esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:

  1. 1) alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;

  2. 2) anche prima della scadenza:

    1. 1° se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;

    2. 2° in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorche' non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;

    3. 3° in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

Art. 51

1. Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).

2. Il protesto per mancata accettazione,deve essere levato nei termini fissati dalla presentazione all'accettazione. Se la presentazione nel caso previsto dall'articolo 29 comma l° e' stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto puo' essere levato anche il giorno successivo.

3. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale e' pagabile. Se la cambiale e' a vista, Il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma relativo al protesto per mancata accettazione:

4. Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

5. In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non puo' esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.

6. In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.

Art. 52

1. Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola «senza spese». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e cosi di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

2. Se in conformita' del precedente comma l'avviso e dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.

3. Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o l'ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

4. Chi e' tenuto a dare l'avviso puo' darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.

5. Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

6. Chi non da l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia e' responsabile della sua negligenza, se abbia causato danno, senza pero' che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Art. 53

1. Il traente, il girante o l'avallante puo', con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.

2. Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti ne' dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

3. Se la clausola e' apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se e' apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola e' apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola e' apposta da un girante o da un avallante le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.