Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8837 del 10/04/2018 (Rv. 649023 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Mancata integrazione del contraddittorio - Cassazione con rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383, comma 3, c.p.c. - Procedura camerale - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
Nel giudizio di cassazione, pur dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 168 del 2016 conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., anche ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 1 lett. E, Legge 25/10/2016 num. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)