Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 19/03/1997 (Rv. 503103 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE | Configurabilità - Condizioni - Avvicendamento colturale - Necessità - Fondo costituito da più appezzamenti - Rotazione agraria solo in alcuni di essi - Rapporto di vendita di erbe in relazione a tali terreni - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE
Il contratto di vendita di erbe non è equiparabile all'affitto di fondo pascolativo e resta sottratto quindi alla disciplina della legge 3 maggio 1982, n. 203, come disposto dall'art. 56 della stessa, quando, oltre ad avere (secondo la convenzione stipulata fra le parti ed a prescindere dal diverso andamento assunto in concreto dal rapporto per effetto di unilaterali iniziative di una di esse in violazione dei patti contrattuali) durata infrannale e contenuto limitato alla semplice raccolta dell'erba, si riferisca a terreni effettivamente assoggettati a rotazione agraria; peraltro quando il fondo cui si riferisce il rapporto di vendita di erbe consti di diversi terreni, la configurabilità di tale rapporto in relazione a quelli assoggettati ad avvicendamento colturale non è esclusa dalla circostanza che altri appezzamenti siano sottratti alla variazione stagionale delle colture, non essendovi ostacolo a sottoporre a regimi contrattuali diversi le varie parti di uno stesso fondo che siano suscettibili di venir singolarmente considerate.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)