Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 31 Competenza del pretore
1. Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
2. Tuttavia il procuratore del Regno con provvedimento insindacabile puo' disporre, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale.21
3. Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:
1) falsita' prevista dall'articolo 491 del codice penale, quando il fatto non concerne un testamento olografo;
2) maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 572 del codice penale;
3) rissa aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 588 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
4) violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale;
5) furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale;
6) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
Art. 32 Regole per la determinazione della competenza
1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tien conto dell'aumento di pena dipendente dalla continuazione.
2. Della recidiva e delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
3. Delle circostanze attenuanti non si tien conto, fatta eccezione per l'eta'.
Art. 33 Dichiarazione d'incompetenza per materia
1. L'incompetenza per materia e' dichiarata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Art. 34 Nullita' determinata dalla incompetenza per materia
1. L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la nullita' degli atti ad eccezione di quelli che non possono essere rinnovati.
2. Tuttavia la nullita' non ha luogo quando il giudice di competenza superiore ha giudicato di un reato attribuito ad un giudice di competenza inferiore, senza che sia stata chiesta la dichiarazione d'incompetenza.
Art. 35 Incompetenza per materia dichiarata nel dibattimento di primo grado
1. Nel dibattimento di primo grado, quando si procede in seguito a ordinanza di rinvio a giudizio, se il giudice ritiene che il reato eccede la propria competenza per diversa definizione giuridica del fatto, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.
Quando il giudice ritiene che il reato eccede la propria competenza perche' il fatto e' risultato nel dibattimento diverso o piu' grave di quello enunciato nella sentenza di rinvio, dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Quando non si procede in seguito a ordinanza di rinvio a giudizio, il giudice, se ritiene per qualsiasi causa che il reato eccede la propria competenza, dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art. 36 Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel giudizio di appello
1. La corte di appello quando riconosce che il tribunale ha giudicato in primo grado di un reato di competenza del pretore nonostante la eccepita incompetenza, non puo' annullare per incompetenza la sentenza del tribunale, ma pronunzia nel merito in secondo grado, salvo che si tratti di decisione contro la quale non e' ammesso l'appello.
2. Fuori del caso predetto e di quello preveduto dal capoverso dell'art. 34 il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art. 37 Decisioni della corte di cassazione sulla competenza per materia
1. La corte di cassazione se riconosce la incompetenza per materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.
2. La decisione della corte di cassazione sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purche' nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti e circostanze che modifichino la competenza.
Art. 38 Incompetenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria
1. Quando il giudice in qualsiasi stato e grado del procedimento ritiene che la cognizione del fatto non appartiene alla competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, pronuncia sentenza anche d'ufficio con la quale ordina la trasmissione degli atti all'Autorita' competente.
2. Quando la competenza di un giudice speciale e' stata dichiarata dalla corte di cassazione la decisione della corte ha autorita' di cosa giudicata anche se non pronunciata a sezioni unite.
3. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 33.
Capo II. Della competenza per territorio
Art. 39 Regole generali per determinare la competenza per territorio
1. La competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui il reato fu consumato.
2. Se si tratta di delitto tentato e' competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.96
3. Se si tratta di reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione.96
4. Se si tratta di reato continuato e' competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato piu' grave o in caso di pari gravita' il primo reato.96
Art. 40 Altre regole per determinare la competenza per territorio
1. Se la competenza non puo' essere determinata a norma dell'articolo precedente e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si e' verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato. Se questo luogo non e' noto e' competente il giudice del luogo in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha emesso un mandato ovvero un decreto di citazione a giudizio e in mancanza il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento. Nel caso di contemporaneita' di atti il giudice superiore indicato nell'art. 48 designa il giudice che deve giudicare.
2. Se la competenza non puo' essere determinata in uno dei predetti modi e' competente successivamente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
Art. 41 Competenza per i reati che si considerano commessi nel territorio dello Stato e per i reati commessi all'estero
1. Se il reato fu commesso in parte nel territorio dello Stato e in parte all'estero, si procede nello Stato ed e' competente il giudice del luogo dove avvenne in tutto o in parte l'azione o l'omissione o si verifico' l'evento. Tale competenza e' regolata dalle disposizioni dei due articoli precedenti.
2. Se il reato fu commesso interamente in territorio estero e si deve procedere nello Stato la competenza e' determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato.
3. Nondimeno la corte di cassazione su richiesta del pubblico ministero puo' rimettere l'istruzione o il giudizio ad un giudice piu' vicino al luogo in cui il reato fu commesso.
4. Il giudice puo' valersi degli atti dell'Autorita' straniera per il procedimento penale e, anche quando non si procede nello Stato, per applicare le misure di sicurezza e per provvedere alle restituzioni e al risarcimento del danno.
5. In tutti i casi preveduti dai capoversi precedenti gli ufficiali di polizia giudiziaria, il pubblico ministero e il giudice possono compiere gli atti necessari a raccogliere e conservare le prove anche se l'imputato non si trova nel territorio dello Stato.
Art. 41-bis Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti - o potrebbero esserlo in caso di appello - alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia, il cui ufficio e' situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello piu' vicino, salvo che in detto ufficio - o in quello che sarebbe competente per il procedimento in caso di appello - il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso e' competente il giudice il cui ufficio e' situato nel capoluogo del distretto di corte di appello piu' vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.107
Art. 42 Incompetenza per territorio
1. Salvo quanto e' disposto nel primo capoverso dell'articolo 439, in ogni stato dell'istruzione o immediatamente dopo compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, l'Autorita' che riconosce la propria incompetenza per territorio trasmette gli atti a quella che e' competente secondo le norme degli articoli precedenti. Il giudice provvede anche d'ufficio con sentenza quando non sia applicabile l'articolo 53.
2. Tuttavia anche dopo la trasmissione l'Autorita' che ha riconosciuto la propria incompetenza deve compiere gli atti urgenti d'istruzione.
3. Nel trasmettere gli atti all'autorita' competente il giudice e il pubblico ministero hanno facolta', quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto.
Art. 43 Incompetenza per territorio rilevata in grado d'appello o di cassazione
1. Il giudice d'appello, quando riconosce che il primo giudice era incompetente per territorio pronuncia sentenza con la quale dichiara l'incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente, purche' l'eccezione d'incompetenza sia stata proposta nel giudizio di primo grado. Altrimenti decide nel merito senza rinnovazione del dibattimento se questa non e' necessaria per altro motivo. La decisione sull'appello ha luogo anche se la competenza in primo grado spettava ad un giudice che non appartiene alla circoscrizione del giudice d'appello.
2. Se la corte di cassazione riconosce l'incompetenza per territorio del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente solo quando l'eccezione d'incompetenza e' stata proposta durante il giudizio di merito.
3. La decisione della corte di cassazione sulla competenza per territorio ha autorita' di cosa giudicata.
Art. 44 Effetti della dichiarazione d'incompetenza per territorio
1. La dichiarazione d'incompetenza per territorio non produce la nullita' degli atti d'istruzione gia' compiuti.
Capo III. Della connessione dei procedimenti e dei suoi effetti sulla competenza
Art. 45 Casi di connessione
1. Si ha connessione dei procedimenti nei casi seguenti:
1° se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da piu' persone riunite o da piu' persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, ovvero da piu' persone in danno reciprocamente le une delle altre;
2° se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita';
3° se una persona e' imputata di piu' reati;
4° se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.
Art. 46 Effetti della connessione sulla competenza per materia
1. Se alcuno dei procedimenti connessi appartiene alla competenza della corte d'assise e gli altri alla competenza del tribunale o del pretore, la competenza appartiene per tutti alla corte d'assise; negli altri casi appartiene al tribunale, qualora alcuno dei procedimenti sia di sua competenza.
2. Se nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessita' di indagini, per le quali non si possa procedere prontamente alla chiusura dell'istruzione e sussistono particolari motivi perche' questa non sia ritardata, il magistrato puo' provvedere per quei reati o per quegli imputati per i quali l'istruzione e' completa continuandola per gli altri.
3. Le norme per l'istruzione e per il giudizio da osservarsi davanti al giudice competente per connessione si applicano a tutti i procedimenti connessi.
Art. 47 Effetti della connessione sulla competenza per territorio
1. La competenza per i procedimenti connessi rispetto ai quali piu' giudici sono egualmente competenti per materia, appartiene a quello tra essi nella circoscrizione del quale fu commesso il reato piu' grave o in caso di pari gravita' il maggior numero di reati.
Art. 48 Altre regole relative agli effetti della connessione sulla competenza per territorio
1. La competenza per i procedimenti connessi rispetto ai quali piu' giudici sono egualmente competenti per materia appartiene, quando i reati sono di pari gravita' e sono stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse della stessa corte d'appello, al giudice designato dalla sezione istruttoria presso la corte medesima. In questo caso ciascuno degli uffici del pubblico ministero trasmette col suo parere gli atti alla sezione istruttoria, che provvede d'urgenza con ordinanza con la quale designa il giudice che deve giudicare di tutti i reati; se pero' la sezione istruttoria ritiene per ragioni di convenienza di ordinare la separazione dei procedimenti ne rinvia la cognizione ai giudici rispettivamente competenti per territorio.
2. Se i predetti reati sono stati commessi in circoscrizioni di diversi distretti di corte d'appello provvede nello stesso modo la corte di cassazione.
3. Qualora i vari reati siano stati separatamente giudicati in primo grado e sia stato proposto appello, il giudice di secondo grado competente per territorio per i vari procedimenti puo' provvedere con unico giudizio per tutti gli appelli.
Art. 48-bis Rilevanza della connessione
1. La connessione non produce effetti ne' sulla competenza ne' ai fini della riunione rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati.
Art. 48-ter Casi di esclusione degli effetti della connessione
1. La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti magistrati per i quali la competenza e' stata stabilita ai sensi dell'articolo 41-bis non modifica la competenza relativamente ai primi, salvo che si tratti di procedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con piu' azioni od omissioni.
2. Quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato e' parte offesa e' stato compiuto da piu' persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza e' determinata nei confronti di tutti gli imputati, anche in caso di pluralita' di procedimenti, ai sensi dell'articolo 41-bis.107