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Sez. 5, Sentenza n. 14068 del 03/08/2012 (Rv. 623868 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | Prestazioni di servizi effettuate per conto di società estere, ma relative ad immobili italiani - Assoggettabilità ad imposta - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623868-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI

In tema di IVA, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, e quindi imponibili in Italia, le prestazioni di servizi relative a beni immobili situati in Italia (c.d. collegamento oggettivo). (Nella specie, una ditta individuale tedesca forniva supporto in Sardegna per la clientela tedesca di due società tedesche e per la pulizia, manutenzione e consegna di alloggi in locazione turistica; la corte territoriale aveva ecluso l'applicazione dell'imposta italiana ritenendo che l'impresa non costituisse stabile organizzazione in Italia delle società tedesche e della circostanza che i turisti tedeschi pagassero i corrispettivi in Germania; la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ha affermato il principio su eseso).

Riferimenti normativi: DPR 29/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)