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Sez. 1, Sentenza n. 3385 del 20/07/1989 (Rv. 463411 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI - OBBLIGAZIONI FUTURE - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL TERZO - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE - DEROGA CONVENZIONALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463411-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI - OBBLIGAZIONI FUTURE - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL TERZO - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE - DEROGA CONVENZIONALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di fideiussione per obbligazioni future, l'art. 1956 cod. civ., facendo applicazione specifica dei principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., prende in considerazione l'ipotesi nella quale, successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento, per mutamento della condizione patrimoniale del debitore, e sanziona, con la liberazione del fideiussore, il comportamento del creditore che conceda finanziamento nonostante la conoscenza di tale situazione ed in difetto di autorizzazione del fideiussore medesimo (autorizzazione "speciale", cioè espressamente indirizzata all'assunzione del nuovo credito), fermo però restando il verificarsi di detta liberazione, indipendentemente dall'eventuale autorizzazione del fideiussore, nel caso di sopravvenuto stato di insolvenza (e non di mera difficoltà all'adempimento). Alla stregua del contenuto e della finalità della citata norma, si deve valutare la possibilità di una deroga convenzionale della norma medesima, come quando il fideiussore si impegni a tenersi direttamente al corrente delle condizioni del debitore, dispensando il creditore da ogni Onere al riguardo, con la conseguenza che l'efficacia di tale patto in deroga va subordinata alla sua riferibilità alle operazioni correlate ad una determinata attività esercitata dal sovvenuto, nonché all'esistenza di un interesse del fideiussore all'erogazione, giustificativo dell'accollo dei rischi inerenti al controllo di quelle condizioni del debitore (ad esempio, trattandosi di amministratore o socio "sovrano" di società), e va comunque esclusa quando il creditore conceda il finanziamento con la consapevolezza dell'impossibilità del debitore ad adempiere, agendo così coscientemente a danno del fideiussore (atteggiamento da valutarsi alla luce delle circostanze del caso concreto e della qualità del creditore; nella specie, una banca).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1956

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)