Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Testo in vigore al
Art. 30
1. Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
2. Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, e' corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.
3. Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, pero, resta escluso l'aumento di sei anni.
Art. 31
1. Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto dei comma successivo, ed e' collocato, a seconda della idoneita', nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno.
2. Il sottufficiale puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la idoneita' al servizio incondizionato, o, se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneita' ai servizi del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneita' e' accertata dal collegio medico legale.
3. Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sara' riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di eta'.
4. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sara' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio.
5. Al sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.
Art. 32
1. Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermita' proveniente da causa di servizio nonche', se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'eta' di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile:
1) aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi
corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.120.000 maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . .L.100.000 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 85.000 sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . L. 60.000 L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque.
L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 30 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.
Art. 33
1. Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualita' necessarie e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto.
2. E' del pari dispensato dal servizio permanente, ed e' collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.
3. Il provvedimento di dispensa dal servizio e' adottato in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
4. Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.9
5. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.12
Art. 34
1. Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianita' di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.
2. Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare; a domanda, dal servizio e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
3. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
4. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda e' collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.
5. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.9
Art. 35
1. Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.
2. Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) b) e c) dell'articolo 28. Il sottufficiale e' collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 28; altrimenti e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.9
3. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
Art. 36
1. Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
Art. 37
1. Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
2. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.
Titolo III. Sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma
Art. 38
1. Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. La durata delle ferme volontarie e delle rafferme e' stabilita dalle leggi di reclutamento.
Art. 39
1. Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.
2. La sospensione precauzionale dal servizio e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.
Art. 40
1. Il sottufficiale puo' cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a) infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;
c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravita' da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;
g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
h) nomina all'impiego civile;
i) perdita del grado.
2. La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera b) e' disposta previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
3. La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) e' disposta previa inchiesta formale.
Art. 41
1. Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 40, eccettuata la perdita del grado, e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattisi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto.
Art. 42
1. Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianita' di servizio.
2. Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell'art. 40, il premio di congedamento e' corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i) del predetto art. 40.
3. Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.
Art. 43
1. Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge.
Titolo IV. Sottufficiali in congedo
Capo I. Disposizioni generali
Art. 44
1. I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.
Art. 45
1. Il sottufficiale in congedo puo' trovarsi:
1) in servizio temporaneo;
2) in congedo illimitato;
3) sospeso dalle attribuzioni del grado.
Art. 46
1. Il sottufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo e' soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.
2. Il sottufficiale in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della Forza in congedo.
Art. 47
1. Il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita', nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale puo', col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.
2. I richiami d'autorita' sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, e' tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.
3. I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro.
4. Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, e' impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni fisiche.
Art. 48
1. Il sottufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
2. La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.
3. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvo i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante l'espiazione della pena.
Art. 49
1. Il sottufficiale in congedo dell'Esercito puo' essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianita', da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad un'arma o ad altro servizio, quando sia riconosciuto piu' utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenza a detta arma o servizio.
2. Analogamente puo' essere trasferito da categoria a categoria e da specialita' a specialita' il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria, il sottufficiale in congedo dell'Aeronautica.
Capo II. Sottufficiali di complemento
Art. 50
1. La categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali direttamente nominati in tale categoria, nonche' i sottufficiali che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.