diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1602 del 24/02/1999 (Rv. 523604 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) - Efficacia decennale - Proroga successiva alla scadenza - Esclusione - Potere dell'Amministrazione alla scadenza - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 1999-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523604-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

Il piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) - strumento urbanistico di natura attuativa introdotta dall'art. 27 della legge n. 865 del 1971, la cui funzione è quella di incentivare le imprese, offrendo ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto ed espansione (Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 1995, n. 539) - è dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge n. 1150 del 1942 e succ. mod. Trascorsi dieci anni, non è prevista, dunque, in via normativa, alcuna proroga ed all'Amministrazione non rimane che valutare l'opportunità di predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria attuativa rimasta inattuata (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 1995, n. 128).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 27 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)