Sez. U, Sentenza n. 4667 del 08/05/1998 (Rv. 515243 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Giudizio disciplinare - Utilizzare, come fonte di convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale - Ammissibilità - Valutazione di tali prove - Carattere autonomo.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
Nel giudizio disciplinare instaurato nei confronti di professionisti il giudice disciplinare, al pari di quello civile, può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in giudizio penale, ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, ricavandolo dalla sentenza penale o dagli atti del relativo processo, senza essere vincolato dalla valutazione che di tale materiale probatorio abbia fatto il giudice penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)