Sez. U, Sentenza n. 6827 del 24/03/2014 (Rv. 629804 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Doveri del magistrato ex art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Accertamento della loro violazione - Rilevanza ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare - Esclusione - Efficacia sul piano deontologico - Sussistenza - Conseguenze.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Per tutti gli illeciti disciplinari previsti dal d.lgs. 24 febbraio 2006, n. 109 - ad eccezione di quelli contemplati dagli artt. 2, comma 2, lett. a), e 3, comma 1, lett. d) - è la stessa legge ad individuare, tipizzandole, le condotte disciplinarmente rilevanti assunte dal magistrato in contrasto con i doveri di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109 cit., sicché l'accertamento della loro specifica violazione, mentre non rileva sul piano della verifica della sussistenza dell'illecito, essendo tale profilo assorbito da una valutazione compiuta "ex ante" dal legislatore per cui è esaustivo il confronto tra la fattispecie astratta e la condotta del magistrato a prescindere dalla finalità da questi perseguita, conserva invece efficacia sul piano deontologico, in relazione alla possibilità di applicazione - rimessa all'apprezzamento del giudice disciplinare - di clausole generali come la scarsa rilevanza del fatto, ovvero la scusabilità o giustificabilità della condotta dell'incolpato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 24/02/2006 num. 109 art. 2 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 24/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)