REGOLAMENTO (CE) N. 874/2004 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Capo II. Principi relativi alla registrazione
Art. 2 Titolarità e principi generali per la registrazione
I soggetti legittimati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 possono registrare uno o più nomi di dominio nel dominio di primo livello .eu.
Fatto salvo il capo IV, un nome di dominio specifico è riservato all'uso del soggetto legittimato la cui richiesta sia stata ricevuta per prima dal registro, secondo modalità tecniche corrette e conformemente al presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, tale criterio di precedenza è denominato principio «primo arrivato, primo servito».
Una volta registrato, un nome di dominio non può essere oggetto di una nuova registrazione fino alla scadenza e mancato rinnovo della registrazione oppure fino alla sua revoca.
Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i nomi di dominio sono registrati direttamente nel dominio di primo livello.eu.
La registrazione del nome di dominio è valida solo dopo che il richiedente ha versato i corrispondenti diritti.
I nomi di dominio registrati nel dominio di primo livello .eu possono essere trasferiti esclusivamente a soggetti legittimati a registrare nomi di dominio .eu.
Art. 3 Richieste di registrazione di nomi di dominio
La richiesta di registrazione di un nome di dominio contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente conferma di soddisfare i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002;
c) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente afferma che, per quanto gli consta, la richiesta di registrazione del nome di dominio è fatta in buona fede e non lede eventuali diritti di terzi;
d) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente si impegna a rispettare tutte le condizioni di registrazione, comprese le disposizioni relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al capo VI.
Eventuali inesattezze materiali negli elementi di cui alle lettere da a) a d) costituiscono una violazione delle condizioni di registrazione.
Eventuali verifiche da parte del registro circa la validità delle richieste di registrazione sono effettuate dopo la registrazione, su iniziativa del registro o a seguito di una controversia in ordine alla registrazione del nome di dominio in questione, salvo per le richieste presentate nel corso della procedura di registrazione per fasi di cui agli articoli 10, 12 e 14.
Art. 4 Riconoscimento dei conservatori del registro
Solo i conservatori del registro riconosciuti dal registro possono offrire servizi di registrazione di nomi nel dominio di primo livello.eu.
La procedura di riconoscimento dei conservatori del registro è stabilita dal registro, è ragionevole, trasparente e non discriminatoria e assicura condizioni di concorrenza effettive ed eque.
I conservatori del registro devono accedere ai sistemi di registrazione automatizzati del registro ed utilizzarne le funzioni. Il registro può fissare ulteriori requisiti tecnici di base per il riconoscimento dei conservatori del registro.
Il registro può chiedere ai conservatori del registro di versare anticipatamente i diritti di registrazione. Tali diritti sono fissati annualmente dal registro in base a una stima di mercato ragionevole.
La procedura, le condizioni di riconoscimento dei conservatori del registro e l'elenco dei conservatori del registro riconosciuti sono resi pubblici dal registro in un formato facilmente accessibile.
Ciascun conservatore del registro è contrattualmente vincolato con il registro ad osservare le condizioni di riconoscimento e, in particolare, a conformarsi ai principi stabiliti dal presente regolamento.
Art. 5 Disposizioni relative ai conservatori del registro
Fatte salve le norme relative alla competenza giurisdizionale e al diritto applicabile, i contratti tra il conservatore del registro e il registrante di un nome di dominio non possono designare come diritto applicabile un diritto diverso da quello di uno degli Stati membri della Comunità europea, né possono designare organi di risoluzione delle controversie, eccetto quelli selezionati dal registro a norma dell'articolo 23, né organi arbitrali o tribunali aventi sede al di fuori della Comunità.
Il conservatore del registro che riceve più richieste di registrazione per lo stesso nome le trasmette al registro nell'ordine cronologico in cui le ha ricevute.
Sono trasmesse al registro soltanto le richieste ricevute dopo la data di riconoscimento.
Il conservatore del registro esige che tutti i richiedenti forniscano estremi precisi e affidabili di almeno una persona fisica o giuridica responsabile del funzionamento tecnico del nome di dominio.
Il conservatore del registro può elaborare sistemi di marchi, sistemi di autenticazione e marchi di fiducia per rafforzare la fiducia dei consumatori circa l'affidabilità delle informazioni disponibili sotto un nome di dominio da essi registrato, in conformità della vigente legislazione nazionale e comunitaria.
Capo III. Lingue e concetti geografici
Art. 6 Lingue
1. La registrazione dei nomi di dominio.eu ha inizio solo dopo che il registro ha informato la Commissione che le richieste di registrazione di nomi di dominio.eu e la comunicazione delle decisioni concernenti le registrazioni sono possibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità, in seguito denominate «lingue ufficiali».
2. Il registro provvede affinché ogni sua comunicazione riguardante i diritti di una parte in relazione a una registrazione, quali l'assegnazione, il trasferimento, la cancellazione o la revoca di un dominio, possa essere effettuata in tutte le lingue ufficiali.
3. Il registro esegue la registrazione dei nomi di dominio utilizzando tutti i caratteri alfabetici delle lingue ufficiali ove siano disponibili adeguate norme internazionali.
4.
Qualora divenga tecnicamente possibile registrare nomi di dominio nelle lingue ufficiali della Comunità nel dominio di primo livello .eu utilizzando caratteri alfabetici che non erano disponibili per la registrazione all’inizio del periodo di registrazione per fasi previsto al capo IV, il registro rende nota sul proprio sito web la possibilità di registrare nomi di dominio contenenti tali caratteri nel dominio di primo livello .eu.
La comunicazione contiene l’elenco dei caratteri in questione e fissa la data a partire dalla quale è possibile registrare nomi di dominio .eu utilizzando tali caratteri.
La comunicazione viene effettuata almeno tre mesi prima di tale data.
5. Il registro non può essere tenuto a svolgere funzioni che richiedano l’uso di lingue diverse dalle lingue ufficiali.
Art. 7 Procedura relativa ai nomi geografici e geopolitici riservati
Per quanto riguarda la procedura di opposizione agli elenchi di nomi generalmente riconosciuti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 733/2002, le obiezioni sono notificate ai membri del comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE e al direttore generale della direzione generale «Società dell'informazione». I membri del comitato per le comunicazioni e il direttore generale possono designare altri punti di contatto per tali notifiche.
Le obiezioni e le designazioni dei punti di contatto sono notificate per posta elettronica, con messaggi recapitati mediante corriere o a mano oppure a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Una volta risolte le eventuali obiezioni, il registro pubblica sul proprio sito Internet due elenchi di nomi. Il primo contiene i nomi che la Commissione ha notificato come «non registrabili». Il secondo contiene i nomi che la Commissione ha notificato al registro come «registrabili solo in un dominio di secondo livello».
Art. 8 Riserva di nomi da parte dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi
1. I nomi elencati nell’allegato al presente regolamento possono essere riservati o registrati come nomi di dominio di secondo livello nel dominio di primo livello .eu solo dai paesi indicati nell’elenco.
2. I codici alfanumerici a due caratteri che rappresentano i paesi non possono essere registrati come nomi di dominio di secondo livello direttamente nel dominio di primo livello .eu.
Art. 9 Nome di dominio di secondo livello per nomi geografici e geopolitici
1. Uno Stato membro che abbia notificato come nomi di dominio denominazioni geografiche e geopolitiche può provvedere alla loro registrazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002. Tale registrazione può avvenire per qualsiasi nome di dominio registrato dallo Stato membro.
2. La Commissione può chiedere al registro di introdurre direttamente nel dominio di primo livello.eu nomi di dominio destinati all'uso di istituzioni e organismi comunitari. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi una settimana prima dell'inizio del periodo di registrazione per fasi di cui al capo IV, la Commissione notifica al registro i nomi da riservare e gli organismi che agiscono in rappresentanza delle istituzioni e degli organismi comunitari ai fini della registrazione dei nomi.
3.
Qualora divenga tecnicamente possibile registrare nomi di dominio nelle lingue ufficiali della Comunità nel dominio di primo livello .eu utilizzando caratteri alfabetici che non erano disponibili per la registrazione all’inizio del periodo di registrazione per fasi previsto al capo IV, il registro lo notifica alla Commissione.
La suddetta notifica viene effettuata al massimo un mese prima del giorno della comunicazione effettuata conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, e indica la data di tale comunicazione.
Al più tardi dieci giorni prima della data indicata nella comunicazione effettuata conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, la Commissione chiede al registro di introdurre direttamente nel dominio di primo livello .eu ogni nome di dominio contenente uno o più dei caratteri in questione che essa intende riservare all’uso delle istituzioni, degli organi e degli organismi comunitari.
Capo IV. Registrazione per fasi
Art. 10 Titolari di diritti preesistenti e nomi che essi possono registrare
1.
I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario e gli enti pubblici possono chiedere la registrazione di nomi di dominio durante un periodo di registrazione per fasi prima dell'avvio della registrazione generale del dominio.eu.
Per «diritti preesistenti» si intendono, tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette.
Per «enti pubblici» si intendono istituzioni e organismi della Comunità, governi nazionali e autorità locali, enti governativi, autorità, organizzazioni e enti di diritto pubblico e organizzazioni internazionali e intergovernative.
2. La registrazione sulla base di un diritto preesistente consiste nella registrazione del nome completo oggetto del diritto preesistente, come riportato nella documentazione che prova l'esistenza di tale diritto.
3. La registrazione da parte di un ente pubblico può consistere nel nome completo dell'ente pubblico o nell'acronimo comunemente utilizzato. Gli enti pubblici responsabili dell'amministrazione di un determinato territorio geografico possono registrare anche il nome completo del territorio posto sotto la loro responsabilità e il nome con il quale tale territorio è comunemente noto.
Art. 11 Caratteri speciali
Per la registrazione di nomi completi che presentino uno spazio fra più elementi testuali o lessicali, si presume che vi sia identità fra detti nomi e gli stessi nomi scritti inserendo un trattino fra i vari elementi del nome oppure unendo tra loro tali elementi nel nome di dominio richiesto.
Ove il nome per il quale si vantano diritti preesistenti contenga caratteri speciali, spazi e segni di interpunzione questi sono completamente eliminati dal nome di dominio corrispondente o sostituiti con trattini o, se possibile, sostituiti dal termine corrispondente.
I caratteri speciali e segni di interpunzione di cui al comma precedente sono i seguenti:
~ @ # $ % ‸ & * ( ) + = <> { } [ ] | \ /: ; ' , . ?
Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, se il nome su cui si vanta un diritto preesistente contiene lettere con segni diacritici che non possono essere riprodotti in codice ASCII (ad esempio ä, é o ñ), le lettere in questione sono riprodotte senza tali segni (ad esempio a, e, n) oppure sostituite da grafie comunemente accettate (ad esempio, ae). Per ogni altro aspetto, il nome di dominio è identico agli elementi testuali o lessicali che compongono il nome oggetto del diritto preesistente.
Art. 12 Principi della registrazione per fasi
1.
La registrazione per fasi inizia solo una volta soddisfatta la prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Il registro pubblica la data di avvio della registrazione per fasi con almeno due mesi di anticipo e ne informa tutti i conservatori del registro riconosciuti.
Due mesi prima dell'inizio della registrazione per fasi il registro pubblica sul proprio sito Internet una descrizione dettagliata di tutte le misure tecniche e amministrative adottate per assicurare un'amministrazione corretta, equa e tecnicamente efficace del periodo di registrazione per fasi.
2.
Il periodo di registrazione per fasi ha una durata di quattro mesi. La procedura di registrazione generale dei nomi di dominio non ha inizio prima del completamento del periodo di registrazione per fasi.
La registrazione per fasi si compone di due parti della durata di due mesi ciascuna.
Nel corso della prima parte della procedura di registrazione per fasi può essere richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali registrati, dei marchi comunitari registrati, delle indicazioni geografiche e dei nomi di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Tale registrazione può essere richiesta dai titolari o licenziatari di diritti preesistenti e dagli enti pubblici di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
Nel corso della seconda parte della procedura di registrazione per fasi, i titolari di diritti preesistenti possono chiedere la registrazione come nomi di dominio dei nomi che possono essere registrati durante la prima parte, nonché dei nomi oggetto di qualsiasi altro diritto preesistente.
3. La richiesta di registrazione di un nome di dominio basata su un diritto preesistente ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, contiene un riferimento alla normativa nazionale o comunitaria sulla quale si fonda il diritto sul nome in questione, nonché altre informazioni pertinenti, quali il numero di registrazione del marchio, informazioni relative alla pubblicazione in una gazzetta o altro repertorio ufficiale, informazioni sulla registrazione presso associazioni professionali o commerciali e camere di commercio.
4. Il registro può assoggettare le richieste di registrazione di nomi di dominio al versamento di diritti aggiuntivi, a patto che questi servano esclusivamente a coprire i costi derivanti dall'applicazione del presente capo. Il registro può imporre diritti diversi a seconda della complessità della procedura necessaria per convalidare i diritti preesistenti.
5. Al termine della registrazione per fasi viene effettuato un audit indipendente a spese del registro le cui conclusioni sono comunicate alla Commissione. Il registro nomina l'incaricato dell'audit previa consultazione della Commissione. L'audit è finalizzato ad accertare che sul piano tecnico e operativo il registro abbia gestito il periodo di registrazione per fasi in modo imparziale, adeguato e corretto.
6. Per risolvere una controversia circa un nome di dominio si applicano le disposizioni di cui al capo VI.
Art. 13 Scelta degli agenti di convalida
Gli agenti di convalida sono persone giuridiche con sede nel territorio della Comunità, aventi accertata reputazione e dotati di adeguata competenza. Il registro sceglie gli agenti di convalida secondo modalità obiettive, trasparenti e non discriminatorie, garantendo la massima diversità geografica possibile. Il registro impone all'agente di convalida di procedere alla convalida in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio.
Gli Stati membri provvedono alla convalida dei nomi di cui all'articolo 10, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri inviano alla Commissione, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, una chiara indicazione dell'indirizzo al quale inviare le prove documentali per verifica. La Commissione comunica tali indirizzi al registro.
Il registro pubblica le informazioni relative agli agenti di convalida sul proprio sito Internet.
Art. 14 Convalida e registrazione delle richieste ricevute durante il periodo di registrazione per fasi
Tutte le rivendicazioni di diritti preesistenti a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2 devono essere verificabili mediante prove documentali che dimostrino l'esistenza di diritti in forza della legge che li garantisce.
Al ricevimento della richiesta il registro blocca il nome di dominio in questione fino alla convalida oppure fino alla scadenza del termine stabilito per il ricevimento della documentazione. Se il registro riceve più richieste per lo stesso dominio durante il periodo di registrazione per fasi, le richieste sono trattate nel rigoroso ordine cronologico del loro arrivo.
Il registro rende disponibile una base dati contenente informazioni circa i nomi di dominio richiesti nell'ambito della procedura di registrazione per fasi, i richiedenti, il conservatore del registro che ha presentato la richiesta, i termini per la presentazione dei documenti di convalida e le richieste introdotte successivamente per gli stessi nomi.
Ogni richiedente presenta prove documentali che dimostrino la titolarità del diritto preesistente sul nome in questione. Le prove documentali sono presentate a un agente di convalida indicato dal registro. Il richiedente presenta le prove in modo che l'agente di convalida le riceva entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di nome di dominio. La mancata ricezione delle prove documentali entro tale termine comporta il rigetto della richiesta.
Gli agenti di convalida appongono un timbro orodatario sulle prove documentali non appena queste pervengono loro.
Gli agenti di convalida esaminano le richieste per ciascun nome di dominio secondo l'ordine in cui sono pervenute al registro.
L'agente di convalida competente verifica se il richiedente che deve essere esaminato per primo per un nome di dominio, e che ha presentato le prove documentali entro i termini previsti, è titolare di diritti preesistenti su quel nome. Se le prove documentali non sono pervenute in tempo oppure se riscontra che queste non dimostrano un diritto preesistente, l'agente ne informa il registro.
Se riscontra che la richiesta di un determinato nome di dominio esaminata per prima è oggetto di diritti preesistenti, l'agente di convalida ne informa il registro.
L'esame delle richieste secondo l'ordine cronologico di ricevimento prosegue fino a quando l'agente non ne reperisce una per la quale può confermare l'esistenza di diritti preesistenti sul nome in questione.
Il registro procede alla registrazione del nome di dominio, in base al principio «primo arrivato, primo servito», ove ritenga che il richiedente abbia dimostrato di essere titolare di un diritto preesistente con la procedura di cui al secondo, terzo e quarto comma.
Capo V. Riserve, dati whois e registrazioni di nomi illeciti
Art. 15 Deposito fiduciario (escrow agreement)
1. Il registro stipula a proprie spese un contratto con un amministratore fiduciario o con un altro agente depositario di accertata reputazione avente sede nel territorio della Comunità che designa la Commissione quale beneficiaria del contratto di deposito. La conclusione del contratto è subordinata alla previa approvazione della Commissione. Il registro invia quotidianamente all'agente depositario una copia elettronica del contenuto della base dati.eu.
2. Il contratto prevede che l'agente depositario conservi i dati alle seguenti condizioni:
a) i dati sono ricevuti e conservati in deposito fiduciario e non sono soggetti ad alcuna procedura se non alla verifica di completezza, coerenza e formato, fino alla loro comunicazione alla Commissione;
b) i dati sono liberati dal deposito fiduciario alla scadenza del contratto in assenza di rinnovo, oppure alla risoluzione del contratto tra il registro e la Commissione per uno qualsiasi dei motivi stabiliti dal contratto stesso e indipendentemente da ogni controversia o contenzioso tra la Commissione e il registro;
c) in caso di liberazione del deposito, la Commissione ha il diritto esclusivo, irrevocabile e esente da diritti di esercitare o di delegare tutti i diritti necessari per designare nuovamente il registro;
d) in caso di risoluzione del contratto, la Commissione, con la collaborazione del registro, adotta tutte le misure necessarie per trasferire la responsabilità amministrativa e operativa del dominio di primo livello.eu e ogni altro fondo di riserva alla parte designata dalla Commissione stessa. In tal caso il registro compie ogni sforzo possibile per evitare perturbazioni del servizio e, in particolare, continua ad aggiornare le informazioni oggetto del deposito fiduciario fino al completamento del trasferimento.
Art. 16 Base dati WHOIS
La finalità della base dati WHOIS è fornire informazioni ragionevolmente precise e aggiornate circa i punti di contatto tecnici e amministrativi che gestiscono i nomi di dominio nel dominio di primo livello .eu.
La base dati WHOIS contiene informazioni — pertinenti e non eccessive rispetto alla finalità della base dati — circa il titolare di un nome di dominio; se si tratta di una persona fisica il titolare del nome di dominio deve aver espresso senza ambiguità il proprio consenso in merito al tipo e alla quantità di informazioni da rendere accessibili. La presentazione intenzionale di informazioni inesatte costituisce motivo sufficiente per ritenere che la registrazione del nome di dominio sia avvenuta in violazione delle condizioni di registrazione.
Art. 17 Nomi riservati al registro
Sono riservati per le funzioni operative del registro i seguenti nomi:
eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu.
Art. 18 Registrazioni di nomi illeciti
Qualora l'organo giurisdizionale di uno Stato membro giudichi un nome di dominio diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico, il registro lo blocca non appena gli viene notificata la decisione dell'organo giurisdizionale. Il nome di dominio è revocato previa notifica di sentenza passata in giudicato. Il registro blocca la registrazione successiva dei nomi oggetto della pronuncia per l'intero periodo di validità della stessa.
Art. 19 Morte e liquidazione
1. In caso di decesso della persona fisica titolare del nome di dominio durante il periodo di registrazione dello stesso, gli esecutori testamentari oppure gli eredi possono chiedere che il nome sia trasferito agli eredi stessi previa presentazione della documentazione appropriata. Se alla scadenza del periodo di registrazione non è stata avviata alcuna procedura di trasferimento, il nome di dominio è sospeso per un periodo di quaranta giorni di calendario ed è pubblicato sul sito Internet del registro. Nel corso di questo periodo, gli esecutori testamentari oppure gli eredi possono chiedere di registrare il nome presentando la documentazione appropriata. Se gli eredi non registrano il nome durante il periodo di quaranta giorni, il nome di dominio torna ad essere disponibile nel quadro della politica generale di registrazione.
2. Se il titolare del nome di dominio è un'impresa, una persona fisica o giuridica oppure un'organizzazione soggetta ad un procedimento per insolvenza, liquidazione, cessazione di attività, liquidazione controllata o giudiziaria o ad analogo procedimento previsto dal diritto nazionale, durante il periodo di registrazione del nome di dominio, il curatore designato per legge del titolare del nome di dominio può chiedere il trasferimento all'acquirente delle posizioni attive del titolare del nome di dominio previa presentazione della documentazione appropriata. Se, alla scadenza del periodo di registrazione, non è stata avviata alcuna procedura di trasferimento, il nome di dominio è sospeso per un periodo di quaranta giorni di calendario ed è pubblicato sul sito Internet del registro. Nel corso di questo periodo il curatore può chiedere di registrare il nome previa presentazione della documentazione appropriata. Se il curatore non registra il nome durante il periodo di quaranta giorni, il nome di dominio torna ad essere disponibile nel quadro della politica generale di registrazione.
Capo VI. Revoca e risoluzione delle controversie
Art. 20 Revoca dei nomi di dominio
Il registro può revocare un nome di dominio di propria iniziativa e senza ricorrere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, esclusivamente per i seguenti motivi:
a) debiti insoluti nei confronti del registro;
b) mancato rispetto, da parte del titolare, dei criteri generali di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002;
c) violazione, da parte del titolare, delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3.
Il registro stabilisce una procedura che gli consente di revocare i nomi di dominio in presenza dei suddetti motivi. La procedura prevede l'invio di un avviso al titolare del nome di dominio e consente a questo di prendere le misure appropriate.
La revoca di un nome di dominio e, ove necessario, il suo successivo trasferimento possono essere effettuati anche in applicazione della decisione di un organo extragiudiziale di risoluzione delle controversie.
Art. 21 Registrazioni speculative e abusive
1. Un nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e ove tale nome di dominio:
a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; oppure
b) sia stato registrato o sia usato in malafede.
2. Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:
a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
b) il titolare di un nome di dominio sia un'impresa, un'organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;
c) il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario.
3. La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:
a) le circostanze indichino che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico; oppure
b) il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, sempre che:
i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante; oppure
ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure
iii) nelle circostanze in cui, al momento dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia, il titolare di un nome di dominio oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure il titolare di un nome di dominio di un ente pubblico abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare il nome di dominio in modo pertinente, ma non lo faccia entro sei mesi dal giorno dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia;
c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure
d) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio; oppure
e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere invocate per ostacolare ricorsi presentati ai sensi del diritto nazionale.
Art. 22 Procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. Ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora:
a) la registrazione sia speculativa o abusiva ai sensi dell'articolo 21; oppure
b) una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento oppure al regolamento (CE) n. 733/2002.
2. La partecipazione alla procedura di risoluzione extragiudiziale è obbligatoria per il titolare di un nome di dominio e per il registro.
3. I diritti dovuti per la procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia sono a carico del ricorrente.
4. Salvo altrimenti convenuto dalle parti o altrimenti stabilito nel contratto di registrazione stipulato tra il conservatore del registro e il titolare del nome di dominio, la lingua della procedura amministrativa è la lingua del contratto di registrazione. È fatta salva l'autorità della commissione di esperti di decidere diversamente, in funzione delle circostanze.
5. I reclami e le risposte ai reclami devono essere presentati a un fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie scelto dal ricorrente fra quelli inseriti nella lista di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Essi sono presentati in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni procedurali complementari pubblicate dal fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale.
6. Non appena una richiesta di risoluzione extragiudiziale sia stata depositata presso il fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie e ne siano stati pagati i relativi diritti, il fornitore del servizio di risoluzione delle controversie informa il registro dell'identità del ricorrente e del nome di dominio interessato. Il registro sospende la cancellazione o il trasferimento del nome di dominio fino a quando la procedura di risoluzione della controversia o il successivo procedimento giudiziario non sia stato completato e non gli sia stata notificata la decisione.
7. Il fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie esamina la conformità del reclamo alle norme di procedura, alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 733/2002 e lo trasmette alla controparte entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei diritti versati dal ricorrente, a meno che non ritenga il reclamo non conforme.
8. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo la controparte trasmette una risposta al fornitore del servizio.
9.
Ogni comunicazione scritta indirizzata al ricorrente o alla controparte avviene secondo i mezzi che il ricorrente o la controparte, rispettivamente, hanno dichiarato preferire oppure, in assenza di tale indicazione, per via elettronica su Internet, a condizione che venga conservata traccia della trasmissione.
Tutte le comunicazioni concernenti la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie indirizzate al titolare di un nome di dominio che è oggetto di una procedura di tale natura sono inviate all'indirizzo in possesso del conservatore del registro responsabile della registrazione del nome di dominio in conformità delle condizioni di registrazione.
10. La mancata risposta nei termini prescritti di una delle parti della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie o la mancata presentazione a un'udienza della commissione di esperti può essere considerata valido motivo per accogliere il reclamo della parte avversa.
11.
Nel caso di una procedura nei confronti del titolare di un nome di dominio, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide di revocare il nome di dominio se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell'articolo 21. Il nome di dominio è trasferito al ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002.
Nel caso di una procedura nei confronti del registro, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide se una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 733/2002. La commissione di esperti può annullare la decisione e può stabilire, in determinati casi, che il nome di dominio sia trasferito, revocato o attribuito, sempre che, se necessario, siano soddisfatti i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002.
La decisione della commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie reca la data di esecuzione della decisione stessa.
La commissione di esperti decide a maggioranza semplice. La commissione di risoluzione extragiudiziale delle controversie adotta la decisione entro un mese dalla data di ricevimento della risposta del fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tale decisione è debitamente motivata. Le decisioni della commissione di esperti sono pubblicate.
12. Il fornitore del servizio notifica il testo integrale della decisione della commissione di esperti a ciascuna parte, ai conservatori del registro interessati e al registro entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della decisione. I conservatori del registro interessati comunicano immediatamente la data di esecuzione della decisione a ciascuna parte, al fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie e al registro. La decisione è notificata al registro e al ricorrente a mezzo posta raccomandata o con mezzi elettronici equivalenti.
13. I risultati della risoluzione extragiudiziale delle controversie sono vincolanti per le parti e per il registro, a meno che non siano avviati procedimenti giudiziari entro trenta giorni di calendario dalla notifica dell'esito della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie alle parti.