Sez. U, Sentenza n. 30051 del 21/11/2024 (Rv. 672746-03)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Potere di autotutela tributaria - Esercizio in malam partem - Maggiore pretesa fiscale - Tutela dell’affidamento del contribuente - Configurabilità. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In caso di autotutela tributaria sostitutiva "in malam partem", con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall'errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l'esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell'agenzia fiscale anteriormente all'adozione dell'atto illegittimo quando le somme pretese sono state compiutamente versate e ricorrono ragioni di certezza e stabilità.
Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 11/02/1997 num. 37, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quater, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)