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Sez. 2 - , Sentenza n. 19635 del 19/02/2021 Ud. (dep. 18/05/2021) Rv. 281232 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE | Successivo atto di ricognizione - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281232-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE

Non è nulla né inutilizzabile la ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata, nel corso delle indagini preliminari, ad eseguire (una o più volte) l'individuazione fotografica, in quanto non vietata da alcuna norma di legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)