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Sez. L, Sentenza n. 3455 del 14/10/1976 (Rv. 382216 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE DI UNA MANCANZA COME CAUSA O MOTIVO DI LICENZIAMENTO - FORMA DI SANZIONE DISCIPLINARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - INAPPLICABILITA - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382216-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE DI UNA MANCANZA COME CAUSA O MOTIVO DI LICENZIAMENTO - FORMA DI SANZIONE DISCIPLINARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - INAPPLICABILITA - ECCEZIONE.*

La previsione di una Mancanza come causa o motivo di licenziamento contenuta nella contrattazione collettiva non configura una Forma di sanzione disciplinare, ma un'ipotesi generalizzata di giusta causa o giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto l'intimazione del licenziamento, motivata con il richiamo a siffatta ipotesi, si inquadra nella fattispecie legale della legge n 604 del 1966 e non deve essere sottoposta alla preventiva applicazione del procedimento disciplinare di cui all'art 7, della legge 10 maggio 1970 n 300 a meno che lo disponga espressamente la norma del contratto collettivo che prevede il licenziamento (ipotesi quest'ultima che non ricorre nell'art 39 del contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1971 per i lavoratori dell'industria). (V 1553/76, mass n 380301).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 11/02/1971 num. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)