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Sez. U, Sentenza n. 12722 del 14/06/2005 (Rv. 581945 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI | Spettanza del trattamento pensionistico - Recupero di assegni di pensione già versati - Controversie relative - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Delibazione degli atti amministrativi relativi al pregresso rapporto di impiego incidenti sul trattamento di quiescenza - Potere - dovere della Corte dei conti - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581945-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI

La giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo "status" di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti in una controversia avente ad oggetto la sospensione della pensione - erogata dopo l'accettazione della domanda di collocamento a riposo anticipato da parte dell'ente datore di lavoro - ed il recupero delle somme, disposto dall'istituto previdenziale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)