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Sez. 3, Sentenza n. 18248 del 26/08/2014 (Rv. 631886 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI | Credito risarcitorio da abusivo godimento del bene staggito - Inerenza ai bisogni della famiglia - Sussistenza - Espropriazione - Ammissibilità - Momento di costituzione del fondo - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631886-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI

In tema di fondo patrimoniale, la circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia - come nel caso del credito risarcitorio spettante al titolare di uno "ius in re aliena" (nella specie, usufrutto) per abusivo godimento abitativo, da parte dei coniugi, del bene staggito - rende sempre e comunque legittima l'esecuzione, a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto a quella di costituzione del fondo e dalla sua fonte (contrattuale od extracontrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 978

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)