Sez. 3, Sentenza n. 18248 del 26/08/2014 (Rv. 631886 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI | Credito risarcitorio da abusivo godimento del bene staggito - Inerenza ai bisogni della famiglia - Sussistenza - Espropriazione - Ammissibilità - Momento di costituzione del fondo - Irrilevanza - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI
In tema di fondo patrimoniale, la circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia - come nel caso del credito risarcitorio spettante al titolare di uno "ius in re aliena" (nella specie, usufrutto) per abusivo godimento abitativo, da parte dei coniugi, del bene staggito - rende sempre e comunque legittima l'esecuzione, a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto a quella di costituzione del fondo e dalla sua fonte (contrattuale od extracontrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 978
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)