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Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, nonche' le aggiunte e modificazioni legislative successivamente intervenute, sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  1. a) al personale delle filovie urbane ed extra urbane esercitate da aziende municipalizzate e private;

  2. b) al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati da aziende municipalizzate e private;

  3. c) al personale dipendente dalle aziende di cui alla precedente lettera b), addetto a servizi automobilistici extra urbani che siano riconosciuti dal Ministero dei trasporti accessori e direttamente complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati nei centri urbani.

Art. 2

1. Ai fini della presente legge sono da considerarsi urbani i servizi automobilistici che si svolgono per intero nell'ambito del centro abitato o colleghino con lo stesso o tra di loro frazioni con continuita' di abitato od allaccino i centri urbani con i sobborghi, con i propri scali ferroviari e portuali, con i propri aeroporti, ovvero colleghino tra di loro centri urbani costituenti un unico complesso economico-sociale.

Art. 3

1. Il personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e quello dei servizi pubblici di trasporto di cui al precedente art. 1, e' classificato nella categoria del personale avventizio previsto dall'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363, se dipendente da azienda per la quale, a giudizio del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25 per assicurare la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio.

2. Alla categoria del personale avventizio, di cui al precedente comma, appartiene anche il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio.

3. Restano comunque in vigore le disposizioni dell'art. 2 della legge 14 maggio 1949, n. 269, relative alla iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti, con decorrenza 1 gennaio 1945, del personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna dipendente da azienda per la quale sia sufficiente un numero di agenti non superiore a quello indicato nel comma precedente, salve sempre le condizioni di migliore favore eventualmente esistenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA -
RUBINACCI - PELLA -
ZOLI - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI