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Sez. 3, Sentenza n. 24205 del 13/11/2014 (Rv. 633431 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Spese di assistenza sostenute dalla vittima di incidente stradale - Danno biologico - Configurabilità - Esclusione - Danno patrimoniale - Configurabilità - Onere della prova - A carico del danneggiato.
Stato
decisa il 2014-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633431-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il danno per spese di assistenza domiciliare giornaliera, divenute necessarie in conseguenza di un incidente stradale, costituisce una componente del danno patrimoniale subito dalla vittima e non del danno biologico, in quanto l'assistenza è un rimedio per sopperire alle conseguenze del danno alla salute, non diversamente dalla necessità di cure sanitarie, e la sua entità è pari alla misura dei costi sostenuti per la fornitura del servizio, la prova dei quali deve essere fornita dal soggetto danneggiato, salvo che, sussistendone le condizioni, il giudice non ritenga di ricorrere ad una valutazione equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)