diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3694 del 16/02/2007 (Rv. 595277 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI | Violazione - Natura - Configurabilità - Requisiti - Elemento psicologico - Consapevolezza dell'evento comportante lo scioglimento della società - Sufficienza - Accertamento del danno - Rilevanza ai fini probatori della violazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595277-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI

La violazione del divieto di nuove operazioni costituisce a carico degli amministratori una fattispecie tipica di obbligazione "ex lege" che pur avendo natura extracontrattuale, non può perciò solo essere ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 cod. civ. in quanto - agendo gli amministratori nel compimento di dette operazioni non in proprio ma pur sempre in qualità di organi investiti della rappresentanza della società - non si verte in tema di "fatto illecito" nel senso voluto dal citato art. 2043 cod. civ., nè conseguentemente di risarcimento del danno. Pertanto, nessun rilievo ai fini probatori assume l'accertamento del danno nè, sotto il profilo soggettivo, quello del dolo o della colpa, essendo sufficiente la consapevolezza da parte degli amministratori dell'evento comportante lo scioglimento della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2449

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)