Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Testo in vigore al
Art. 59
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Capo III. Finanza locale
Art. 60
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Capo IV. Norme comuni alla Regione e alle Province in tema di finanza
Art. 61
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268
Art. 62
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268
Art. 63
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268
Capo V. Bilancio e contabilita' regionale
Art. 64
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Titolo XIII. Enti locali
Art. 65
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 66
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 67
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 68
1. Le attribuzioni che per la legge 3 dicembre 1931, numero 1580, contenente norme per la rivalsa delle spese di spedalita', e manicomiali, spettano al prefetto, sono trasferite nella Regione Trentino-Alto Adige al presidente della Giunta provinciale.
Titolo XIV. Gruppi linguistici e uso della lingua tedesca
Art. 69
1. I gruppi linguistici della provincia di Bolzano considerati nello Statuto sono l'italiano, il latino ed il tedesco.
Art. 70
1. Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della provincia di Bolzano e degli Enti locali in detta Provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in tedesco e in tedesco se pronunziati in italiano, quando anche uno solo dei partecipanti appartenendo al rispettivo gruppo linguistico, ne faccia richiesta.
Art. 71
1. L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne soltanto la corrispondenza e i rapporti orali con cittadini italiani di lingua tedesca.
2. La corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco.
Art. 72
1. Nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve corrispondere esattamente a quella italiana.
2. Qualora manchi una corrispondenza terminologica tra le due lingue, deve essere usato il termine italiano.
3. Gli organi e pubblici uffici di cui al primo comma sono tenuti, su richiesta del Commissario del Governo, ad effettuare le rettifiche che si rendano necessarie.
Art. 73
1. Nelle Valli Ladine, in applicazione dell'art. 87 dello Statuto, puo' essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il latino.
Titolo XV. Controllo sugli atti della Regione e delle Province
Art. 74
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 75
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 76
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 77
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 78
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 79
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49