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Sez. 3, Sentenza n. 135 del 21/01/1997 Cc. (dep. 03/03/1997) Rv. 207890 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Legge 28 dicembre 1993 n. 562 - Reati finanziari puniti nella forma aggravata anche con la misura detentiva - Depenalizzazione - Esclusione - Applicazione del principio di specialità - Criteri.
Stato
decisa il 1997-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207890-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

A seguito della modifica introdotta dall'art. 2 della l. 28 dicembre 1993 n. 562, non possono considerarsi depenalizzate le violazioni finanziarie punite nella forma aggravata con la reclusione non perché sia venuto meno il rapporto di specialità tra l'art. 32 e l'art. 39 della l. 24 novembre 1981 n. 689, ma proprio perché tale interpretazione è coerente con i principi ermeneutici in materia di rapporto di specialità. Per il principio di elasticità che contraddistingue la norma giuridica infatti, la previsione della norma generale (in questo caso l'art. 32 della l. 689/81) estende la sua applicazione alla materia trattata dalla norma speciale con esclusione dell'ambito nel quale questa è convergente o incompatibile con la norma generale. Il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 32, non essendo né convergente né incompatibile con la nuova formulazione del primo comma dell'art. 39 della stessa legge, deve perciò trovare piena applicazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39, Legge 28/12/1993 num. 562 art. 2, DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32 com. 2, Cod. Pen. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)