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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20175 del 08/10/2015 (Rv. 637571 - 01)

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di somministrazione di energia elettrica - Obbligo di vigilanza e custodia del contatore - Violazione - Obbligo risarcitorio - Prescrizione ordinaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637571-01

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo all'utente un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante, sicché il danno determinato da tale inadempimento ha natura contrattuale e si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)