Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 466 del 1998
Massime (1)
Massima n. 24298
- Processo penale
- Istanza di ricusazione
- Riproposizione della stessa con l'utilizzazione di argomenti speciosi
- Ritenuta possibilità per il prevenuto di trovare ad ogni udienza nuovi motivi di ricusazione
- Dedotta irragionevolezza, nonché sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale
- Questione riguardante una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, relativa all'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., già dichiarato - con la sentenza n. 10 del 1997 - costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, <<qualora sia riproposta l'istanza di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non intervenga l'ordinanza che la dichiara inammissibile o la rigetta>>. - V., pure, O. n. 312/1997, con la quale la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione analoga. red.: G. Leo
Norme impugnate
- art. 37, comma 2, c.p.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1998 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Ferretti Luigi e altro, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 - 1 serie speciale - dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, innanzi al pretore di Ancona, l'imputato chiedeva la rimessione di questo e altri processi a suo carico, dichiarata in seguito inammissibile dalla Corte di cassazione:
che proponeva successivamente la ricusazione dello stesso giudice, al quale erano stati assegnati diversi procedimenti penali che lo vedevano imputato;
che tale istanza era dichiarata inammissibile dal tribunale di Ancona;
che l'istanza, reiterata, era nuovamente dichiarata inammissibile dal predetto tribunale;
che avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, a sua volta dichiarato inammissibile;
che, alla nuova udienza, l'imputato presentava ulteriore istanza di ricusazione, e il pretore sollevava, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale;
che, pur non ignorando la sentenza n. 10 del 1997 di questa Corte, il rimettente sostiene ch'essa non impedirebbe al prevenuto di trovare a ogni udienza un nuovo motivo di ricusazione;
che la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 37, comma 2, non precluderebbe la deduzione di nuovi motivi a sostegno della ricusazione, con la conseguente paralisi dell'azione penale e la sottrazione dell'imputato al proprio giudice naturale;
che la questione sarebbe rilevante, perché - esaurito il dibattimento - il pretore non potrebbe pronunciare la sentenza, dovendo attendere la decisione del tribunale di Ancona sulla nuova dichiarazione di ricusazione.
punto 2
Considerato che è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, perché non sarebbe di ostacolo al susseguirsi di reiterazioni della istanza di ricusazione, ancorché in base ad asseriti nuovi motivi:
che si inibirebbe la pronuncia della sentenza, paralizzando in tal modo l'azione penale e sottraendo l'imputato al suo giudice naturale;
che questa Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 10 del 1997, l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta l'istanza di ricusazione, "fondata sui medesimi motivi", fa divieto al giudice di pronunciare (o concorrere a pronunciare) la sentenza fino a che non intervenga l'ordinanza che la dichiara inammissibile o la rigetta;
che con l'ordinanza n. 312 del 1997 questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione;
che a tale esito non sfugge neppure l'ordinanza del pretore di Ancona, in quanto la disposizione è stata caducata proprio nella parte in cui non consentiva di rimuovere il rischio che il processo restasse paralizzato dall'abuso della richiesta di ricusazione;
che, in base alla sentenza n. 10 del 1997, non si fa più divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l'istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso formale che materiale (vale a dire, con l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di un serio raccordo con la realtà fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuità).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, dal pretore di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze