Sez. U, Sentenza n. 1571 del 18/09/1970 (Rv. 347457 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE SOLLEVATA NEL GIUDIZIO DI MERITO - PRECLUSIONE - PRESUPPOSTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE SOLLEVATA NEL GIUDIZIO DI MERITO - PRECLUSIONE - PRESUPPOSTI.*
La riproposizione, nel giudizio di Cassazione, della questione di giurisdizione sollevata nel giudizio di merito e preclusa soltanto se la decisione sul merito sia passata, in tutto o in parte, in giudicato per difetto di impugnazione, avendo la pronuncia sul merito come suo necessario presupposto il riconoscimento della giurisdizione del giudice che l'ha emessa. (V 1264'69, mass n 339903 728'68, mass n 331902 2637'67, mass n 329873).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)