Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 19/04/1983 (Rv. 427557 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - CONCESSIONE E TERMINE D'EFFICACIA - IN GENERE - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO EX ART. 675 COD. PROC. CIV. - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEL SEQUESTRO ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - CONCESSIONE E TERMINE D'EFFICACIA - IN GENERE - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO EX ART. 675 COD. PROC. CIV. - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEL SEQUESTRO ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Al fine di evitare l'inefficacia del sequestro, sancita dall'art. 675 cod. proc. civ. ove esso non sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, il sequestrante deve, nel termine suddetto, dare inizio all'esecuzione del sequestro, ma non necessariamente esaurirla, essendogli consentito di completare le operazioni intraprese, o di compiere nuovi e distinti Atti di esecuzione volti a realizzare appieno la cautela, anche successivamente, fino al momento della chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida; ad escludere l'inefficacia è idoneo anche un atto esecutivo infruttuoso, nel caso in cui il sequestrante, pur avendo fatto quanto necessario per mandare ad attuazione il provvedimento, non vi sia riuscito perché non è stato materialmente possibile apprendere alcun bene, dovendo la convalida essere negata, (per Mancanza dell'oggetto materiale della cautela e non per l'inefficacia del provvedimento autorizzatorio) soltanto se tale situazione permanga anche alla data della chiusura dell'istruttoria. (V 850/67, mass n 326997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)