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Sez. 5, Sentenza n. 8430 del 07/04/2009 (Rv. 607703 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Annualità 1985, 1986, 1987 - Applicazione dell'art. 2 d.l. n. 853 del 1984 - Deroga al principio di cassa - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607703-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, per i soli anni 1985, 1986 e 1987 la determinazione dei redditi da lavoro autonomo non deve aver luogo sulla base del principio di cassa ordinariamente applicabile ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo "pro tempore" vigente), ma sulla base del principio di competenza, per cui i ricavi e i compensi devono ritenersi conseguiti nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni avrebbero dovuto essere registrate ed annotate ai fini dell'I.V.A. Ne consegue che identico regime, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 597 del 1973, vada applicato anche per le ritenute d'acconto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto non detraibili nell'anno 1987 ritenute alla fonte relative a compensi da lavoro autonomo maturati nel medesimo anno).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 com. 11 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 17, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)