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Sez. 1, Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024 (Rv. 671460-01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Conto corrente - Conto aperto - Azione ex art. 2033 c.c. delle rimesse solutorie illegittimamente annotate - Ammissibilità - Condanna alla restituzione - Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 2024-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671460-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.

Cod. Civ. art. 2033, Cod. Civ. art. 1823 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)