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Sez. 1, Sentenza n. 1914 del 21/06/1971 (Rv. 352481 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-21
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352481-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE.*

Non possono essere sollevate, per la prima volta in Cassazione censure relative a nuove questioni che richiedono accertamenti di fatto non compiuti in Sede di merito. (nella specie, in Sede di merito, si era discusso se una societa - autorizzata ad impiegare alcool metilico denaturato per la produzione di un prodotto chimico, con l'esenzione dalla imposta di fabbricazione di cui all'art 19 del DM 8 luglio 1924 - fosse o meno tenuta al pagamento di tale imposta a seguito della dispersione parziale di detto alcool verificatasi a seguito di un guasto della tubazione collegata al serbatoio, sostenendosi dal fisco che tale Obbligo sarebbe derivato dall'art 30 del cit decreto, la quale concede lo sgravio soltanto in caso di perdita incolpevole dello spirito. La Corte di appello, sul presupposto che trattavasi di alcool denaturato, esente dall'imposta sin dalla sua denaturazione, aveva escluso l'applicabilita di tale norma, poiche la decadenza dal beneficio avrebbe potuto aver luogo, ai sensi dell'art 46 cit decreto, soltanto in caso dell'accertamento degli illeciti dolosi previsti da tale disposizione. Il fisco, in Sede di ricorso, aveva sostenuto per la prima volta che l'esenzione ab origine dell'alcool dalla suddetta imposta presuppone l'uso del solo denaturante generale previsto dall'art 20 del cit decreto, mentre l'impiego del denaturante speciale (benzolo), usato nella specie, avrebbe comportato l'equiparazione dell'alcool denaturato a quello puro gravato da imposta sino a quando non venga usato nel modo prescritto, con la conseguente applicabilita del menzionato art 30. La suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilita di tale censura, enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: DM 08/07/1924 art. 46, DM 08/07/1924 art. 19, Legge 27/04/1936 num. 635 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DM 08/07/1924 art. 20, DM 08/07/1924 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)