Sez. 1, Sentenza n. 4352 del 25/10/1977 Ud. (dep. 15/04/1978) Rv. 138581 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEMPLICE - CRITERI DISTINTIVI.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEMPLICE - CRITERI DISTINTIVI.*
Commette il reato di danneggiamento colui che, nell'applicare il fuoco alla cosa altrui, al solo scopo di danneggiarla, riesce nello intento senza cagionare un incendio o un pericolo di incendio. Se, invece, dal fatto sorge il pericolo di un incendio o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio trasmoda nelle ipotesi di delitti contro la pubblica incolumita previsti dall'art 424. Il fine di danneggiare, nell'ipotesi in cui segua l'incendio, esclude l'intento di provocare un incendio sicche l'agente non puo essere chiamato a rispondere del piu grave reato di incendio, ma il legislatore, con la previsione dell'art 424 non e rimasto indifferente dinanzi al mezzo insidioso adoperato dal danneggiato e alle conseguenze che, col probabile divampare e diffondersi delle fiamme, ledono o pongono in pericolo la pubblica incolumita.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)